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D. Leg.vo 31/07/2007, n. 113

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la d

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Art. 1. - Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, R sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite le seguenti: "nonché dell'amministrazione della giustizia";

c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.";

d) all'articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista

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Art. 2. - Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";

b) all'articolo 5: 1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";

2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";

c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";

e) all'articolo 11, comma 9:

1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.";

f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):

1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";

2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti: "dal promotore";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione";

g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

h) all'articolo 36:

1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i lavori";

i) all'articolo 37:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";

2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti.";

3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

l) all'articolo 40: a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.";

b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";

c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";

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Art. 3. - Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: "requisiti soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,";

b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;";

2) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: "s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati";

d) all'articolo 7, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavor

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Art. 4. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fin

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Art. 5. - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella G

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