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Delib. CIPE 06/08/2015, n. 62

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.). Approvazione schema protocollo di legalità. (Delibera n. 62/2015).
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[Premessa]


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443R (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166R, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3R, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006R (Codice dei contratti pubblici) - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che:

al comma 3, lett. e), demanda a questo Comitato la definizione, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e la definizione dello schema di articolazione del monitoraggio finanziario;

al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata a

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1. Approvazione schema di Protocollo di legalità

È approvato lo schema di Protocollo di legalità di cui alla citata nota

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2. Decorrenza

I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente

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3. Ulteriori disposizioni

3.1. Per i procedimenti in corso, la Prefettura competente procederà a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalità redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011

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4. Monitoraggio del CCASGO

In considerazione del carattere innovativo dei contenuti dello schema approvato al pu

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Allegato


La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ..............., nella persona del Prefetto Dr...............

Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di ........................ ............................ in qualità di Contraente Generale, ovvero di concessionario N1 nella persona di ................................................


PREMESSO


che l'intervento in questione rientra nel programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» di cui alla delibera del CIPE, 21 dicembre 2001, n. 121, ed è identificato con CUP...;

che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58R, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136R, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90R, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;

che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, in corso di pubblicazione;

che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che in data .................. è stato stipulato il contratto rep n. ............. racc. N. ............, tra ............... Soggetto aggiudicatore e Contraente generale/concessionario con sede legale in ............. (...) Via ....................... CAP ................., per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di .................................................;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di .........................., sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di .......................;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159R, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito «CCASGO»), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011R;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;

b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 163/2006.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;


tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue


Art. 1. Definizioni


1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

a) Protocollo: il presente protocollo di legalità

b) Prefettura: la Prefettura di (..............................) che sottoscrive il Protocollo di legalità

c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.

d) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale/concessionario

e) Stazione Appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in ...................... via ..........................

f) Contraente generale/concessionario con sede in ........................... via ..............................

g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Contraente Generale/concessionario

h) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera

i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera

j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera

k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente generale/concessionario N2, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata

l) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto

m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo

n) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.


Art. 2. Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 58/2011- verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Contraente Generale/concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale/concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richie

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