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Deliberaz. CIPE 03/08/2011, n. 58

Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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[Premessa]



Il Comitato interministeriale per la programmazione economica


Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443R (c.d. «legge obiettivo»), che all'art. 1 - come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3R, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190R, attuativo della legge n. 443/2001, e visto in particolare l'art. 15, comma 5, che demanda al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R, che abroga il decreto legislativo n. 190/2002, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e ne recepisce i contenuti nella parte II, titolo III, capo IV, e visti in particolare: l'art. 161, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. rr) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i soggetti responsabili, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, debbono procedere per i loro pagamenti con le procedure previst

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delibera


1. Ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato, meglio specificata i

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Allegato - Linee-guida per i controlli antimafia ex art. 176, comma 3, del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.

Le procedure di controllo antimafia concernenti la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) da effettuare in regime di concessione o tramite ricorso a Contraente generale si conformano alle seguenti linee-guida.

1. In continuità con la sistematica adottata nella «direttiva linee guida grandi opere», approvate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno 2005 e con le quali il CCASGO ha inteso orientare in modo omogeneo l'attività dei Gruppi Interforze costituiti presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, i controlli interesseranno tre distinte fasi:

i) quella preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura strategica, attraverso una mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine di verificare i passaggi di mano intervenuti nel biennio precedente;

ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell'individuazione, a seguito di procedura concorsuale, del Concessionario o del Contraente generale, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono, a qualsivoglia titolo, nel ciclo realizzativo dell'opera;

iii) quella di cantierizzazione dell'opera, in relazione alla quale (oltre alle misure che saranno comunque specificate nel/i protocollo/i di sicurezza di cui si dirà infra, anche con riguardo al monitoraggio delle attività di reclutamento della manodopera e al conseguente coinvolgimento delle OO.SS. della categoria degli edili) troveranno applicazione:

a) le disposizioni recate dalla direttiva del Ministro dell'interno in data 23 giugno 2010, concernenti, in particolare, lo screening preventivo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252R, delle imprese operanti nei settori «sensibili» indicati nella stessa circolare;

b) le disposizioni di cui al D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150R, inerenti agli accessi ai cantieri e ai conseguenti esiti, trattandosi di normativa di carattere generale applicabile ad ogni intervento pubblico, inclusi quelli inseriti nel PIS in quanto aventi carattere strategico. Si dà indicazione altresì che i controlli inerenti alle suddette fasi vengano ad essere governati da uno o più protocolli di intesa tra Soggetto aggiudicatore, Concessionario o Contraente generale e Prefettura competente - UTG (d'ora in poi denominata semplicemente Prefettura) individuata quale Autorità di sicurezza di riferimento. Con riguardo al monitoraggio della manodopera, si procederà all'istituzione di un apposito tavolo presso la Prefettura con il coinvolgimento delle OO.SS. degli edili - cui andrà estesa, limitatamente a tale impegno, la sottoscrizione degli accordi - nonché del rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

Infine, si dispone che il Concessionario o il Contraente generale invii, con cadenza periodica (di norma trimestrale), un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, al CCASGO e alla Prefettura, anche in formato elettronico.

2. Con riguardo alla prima fase di controllo, il principale scopo è quello di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri. Al riguardo il Soggetto aggiudicatore fornirà alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche in relazione alle quali il CCASGO informa la Direzione nazionale antimafia ai fini degli eventuali aspetti di interesse e l'adozione delle eventuali misure di competenza. Resta inteso che la Prefettura effettuerà le proprie verifiche sugli attuali intestatari

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