Nella vigenza del regolamento D.P.R. n. 34/2000R, il D.Lgs. n. 152/2008R aveva introdotto all’art. 253 del D.lgs. 163/06R il comma 9-bis volto ad istituire un regime transitorio in materia di qualificazione; tale norma infatti prevedeva che, fino al 31 dicembre 2010 (termine successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2013), per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile fosse quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Relativamente alla dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dei c.d. lavori “di punta”, risultava previsto che fino al 31 dicembre 2013 fossero da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Al fine di fornire indicazioni atte ad assicurare l’omogeneità dell’operato delle SOA nell’attività di attestazione, l’Autorità aveva adottato il Comunicato n. 54 del 15 ottobre 2008 con il quale venivano forniti i “criteri interpretativi per l’applicazione del D. lgs. n. 152/2008