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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Whistleblowing: recepita in Italia la direttiva UE per la protezione di chi segnala gli illeciti
Con il D. Leg.vo 10/03/2023, n. 24, pubblicato nella G.U. del 15/03/2023, n. 63, è stata recepita la Dir. 23/10/2019, n. 1937 UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE (c.d. whistleblowers). Le disposizioni del Decreto hanno effetto a decorrere dal 15/07/2023.
In particolare, il D. Leg.vo 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Segnalazione
Per quanto riguarda la segnalazione interna, I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La persona segnalante, a certe condizioni, può effettuare una segnalazione esterna. In proposito, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
Tutela della persona segnalante
I whistleblowers non possono subire ritorsioni, tra le quali l'art. 17 del D. Leg.vo 24/2023 annovera il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Sanzioni
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie:
- in caso di ritorsioni o ostacolo alla segnalazione;
- in mancanza di istituzione dei canali di segnalazione o di adozione di procedure adeguate per l'effettuazione, la gestione, la verifica e l'analisi delle segnalazioni;
- nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.