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Deliberaz. G.R. Lazio 05/09/2013, n. 277

Modifica Deliberazione Giunta Regionale n. 20 del 26.01.2012 di approvazione della Circolare esplicativa: "Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli articoli 2, 3, e 6 della legge regionale Lazio n. 21/2009, come modificati, integrati e sostituiti dalla legge regionale n. 10/2011".
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio” 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 R (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, ed in particolare la legge regionale del 13 agosto 2011, n. 10 R e la legge regionale del 13 agosto 2011, n. 12 R;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 26.01.2012 R “Circolare esplicativa al Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione degli articoli 2, 3, e 6 della legge regionale Lazio n. 21/2009, come modificati, integrati e sostituiti dalla legge regionale n. 10/2011”;

PREMESSO che la l.r. n. 21 del 2009 e s.m.i., recante “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” (c.d. Piano Casa) consente la realizzazione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, di interventi di ampliamento, cambi di destinazione d’uso, sostituzione edilizia e di recupero dei volumi accessori e pertinenziali;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della l.r. n. 21 del 2009 prevede che “i comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo”;

CONSIDERATO che numerosi Comuni si sono avvalsi della facolt&agr

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