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20/02/2023

Accordi tra privati in deroga alle norme sulle distanze tra costruzioni

Il TAR ribadisce gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e di legittimità secondo i quali gli accordi tra privati non possono derogare alle norme sulle distanze tra costruzioni e dal confine previste dagli strumenti urbanistici.

Nel caso di specie il ricorrente contestava il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria in relazione ad un porticato pertinenziale realizzato nell’immobile di sua proprietà. Il diniego era dovuto al fatto che la Commissione edilizia aveva espresso parere contrario poiché il manufatto non rispettava la distanza minima di 5 metri dai confini prevista dalle NTA del Piano regolatore generale.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso, adduceva che la P.A., prima di adottare l’atto impugnato, avrebbe dovuto richiedere all’istante di acquisire il consenso del confinante al mantenimento dell’opera nell’attuale posizione.

Il TAR Liguria 04/01/2023, n. 65, nel respingere il motivo di ricorso, ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale le norme comunali sulle distanze integrano le disposizioni stabilite dal Codice civile e dall’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444 al fine non solo di regolare i rapporti di vicinato evitando intercapedini nocive, ma anche - e soprattutto di - soddisfare esigenze più generali quali ad esempio l’assetto urbanistico di una certa zona assicurando comunque uno spazio libero tra le costruzioni (v. C. Cass. civ. 26/03/2001, n. 4366 che ha anche ritenuto che in considerazione delle finalità pubbliche perseguite dalle suddette norme regolamentari, la distanza dal confine è assoluta e va osservata in ogni caso con esclusione, quindi, della prevenzione).
Proprio in ragione di tale peculiare finalità delle disposizioni adottate a livello locale, la giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che le convenzioni tra privati che mirano ad introdurre deroghe alle disposizioni regolamentari (urbanistiche) in materia di distanze sono invalide; e ciò in quanto le norme contenute nei regolamenti comunali che prevedono distanze delle costruzioni dal confine rivestono carattere assoluto ed inderogabile, atteso che non mirano soltanto ad evitare intercapedini dannose o pericolose, ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una determinata zona e la densità degli edifici.

Sul punto i giudici hanno citato il precedente TAR L’Aquila sent. 06/12/ 2021, n. 543 secondo cui la violazione delle disposizioni regolamentari integrative in materia di distanze comporta l’invalidità dell’accordo anche nei rapporti interni tra i proprietari confinanti e la facoltà del vicino di chiedere la riduzione in pristino.

Sul tema si ricorda che gli strumenti urbanistici non possono a loro volta derogare alle distanze minime previste dal D.M. 1444/1968, ad eccezione dei casi specifici previsti dalla legge per i quali si rimanda alla Nota: Distanze tra edifici, deroghe negli strumenti urbanistici e sopraelevazione.

Dalla redazione