FAST FIND : FL7483

Flash news del
16/02/2023

Distanze tra costruzioni e norme locali sui cortili

Secondo la Corte di Cassazione, le norme sul rispetto delle distanze tra le costruzioni non possono essere derogate dalle prescrizioni locali sulle dimensioni dei cortili.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva respinto la domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto l’arretramento di un fabbricato in quanto posto a distanza inferiore a quella legale rispetto al fabbricato di sua proprietà dettata dall’art. 9, D.M. 1444/1968. La Corte territoriale aveva ritenuto che lo spazio tra i due fabbricati presentasse le caratteristiche di cortile (e non di intercapedine) per il quale il regolamento edilizio comunale prevedeva norme specifiche.
Secondo il ricorrente invece la disciplina del regolamento edilizio non avrebbe potuto comportare la disapplicazione della normativa nazionale in materia di distanze, operando inderogabilmente tale ultima disciplina in relazione a qualunque spazio intermedio esistente tra edifici.

C. Cass. civ. 09/02/2023, n. 4025 ha dato ragione al ricorrente. In particolare i giudici hanno ribadito che le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel Codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico od a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e, pertanto, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze (v. C. Cass. civ. 28/12/2020, n. 29644).
Da tali principi consegue che le disposizioni che stabiliscono le prescrizioni sulle dimensioni e l'ampiezza dei cortili e degli spazi interni non escludono l'applicazione delle norme in materia di distanze tra fabbricati, le quali sono dirette ad impedire la creazione di intercapedini dannose.
Infatti, da un lato, le previsioni sulle dimensioni e l'ampiezza dei cortili e degli spazi interni, prescindendo dall'esistenza di fabbricati su fondi finitimi, non hanno alcun riguardo alle eventuali relazioni intersoggettive fra privati né alla distanza degli edifici che insistono sui cortili, dall'altro lato, la presenza di un cortile non esclude l'idoneità del medesimo a creare intercapedini dannose fra gli edifici che su di esso insistono.

In sostanza la Corte ha ritenuto che, indipendentemente della stessa correttezza della qualificazione dell’area esistente tra i fabbricati delle parti come cortile, in ogni caso l’applicazione delle previsioni del Regolamento edilizio del Comune in materia di cortili non può risultare idonea a determinare una deroga alla disciplina in tema di distanze tra costruzioni.

Dalla redazione