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16/02/2023

Appalti pubblici e esame della documentazione amministrativa dei concorrenti

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di rimettere l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti a un seggio di gara istituito ad hoc.

Quesito
Una stazione appaltante ha chiesto all’ANAC se, nell’ambito di una procedura selettiva, è consentito rimettere l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti a un seggio di gara istituito ad hoc, lasciando alla commissione giudicatrice le attività di valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche.

Contesto normativo
Al fine di fornire riscontro al quesito, l'ANAC ha richiamato le seguenti disposizioni:
- l'art. 77, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l'art. 31, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- l'art. 31, comma 4. del D. Leg.vo 50/2016 indica una serie di compiti del RUP, oltre a quelli previsti da altre disposizioni del Codice; 
- nelle Linee guida ANAC n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1007/2017, è indicato che nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- il Bando tipo ANAC n. 1, di cui alla Delib. ANAC 20/07/2022, n. 332, contiene indicazioni conformi alle Linee guida ANAC n. 3 e il punto 25 della relativa Nota illustrativa indica che è stato ritenuto che la commissione di gara debba essere incaricata della sola valutazione delle offerte; ma non si può escludere che fino alla piena funzionalità dell’Albo dei commissari di gara, alla commissione di gara, costituita da soggetti interni alla stazione appaltante, possano essere attribuiti anche compiti amministrativi. Nel caso in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale (di cui all'art. 133, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016), il sistema telematico prescelto deve garantire che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti rimanga inaccessibile fino alla conclusione della fase valutativa delle offerte ovvero fino alla conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, se quest’ultimo precede la valutazione della documentazione amministrativa.

Conclusioni ANAC
Secondo l'ANAC, pertanto, è chiara la volontà del legislatore di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti.
Con specifico riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, e con particolare riguardo alla fase relativa all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, è rimesso al RUP - nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite nell’affidamento dei contratti pubblici - (anche) il controllo della predetta documentazione, fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di attribuire tale compito a un seggio di gara istituito ad hoc o ad apposito ufficio/servizio dell’amministrazione.
Di conseguenza, posto che, secondo le previsioni dell’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016, la commissione di gara è incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il controllo della documentazione amministrativa può essere attribuito, in alternativa, al RUP, a un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, a un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Inoltre, fino alla piena funzionalità dell’Albo dei commissari di gara, alla commissione di gara, costituita da soggetti interni alla stazione appaltante, possono essere attribuiti anche compiti amministrativi.

Dalla redazione