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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 17/06/2013, n. 13
L. R. Marche 17/06/2013, n. 13
L. R. Marche 17/06/2013, n. 13
L. R. Marche 17/06/2013, n. 13
- L.R. 29/11/2013, n. 44
- L.R. 28/04/2017, n. 15
- L.R. 25/02/2019, n. 6
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 44 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo |
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Art. 2 - (Comprensori)1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente. 2. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori: a) Foglia, Metauro, Cesano; |
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Art. 3 - (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo) |
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Art. 4 - (Piano generale di bonifica)1. Il consorzio di cui all’articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l’approvazione all’Assemblea legislativa |
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Art. 5 - (Consorzio di bonifica)1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato “consorzio”, |
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Art. 6 - (Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza)1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al d.p.r. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale) “, nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d’acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all’articolo 16” N2. |
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Art. 7 - (Organi del consorzio)1. Sono organi del consorzio: a) le assemblee dei comprensori; |
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Art. 8 - (L’assemblea del comprensorio)1. L’assemblea del comprensorio è composta: a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli; |
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Art. 9 - (Modalità di elezione dei membri dell’assemblea del comprensorio e del consorzio)1. L’elezione dei componenti dell’assemblea di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell’organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere. 2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell’albo pretorio e nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio. Nell’annuncio viene specificata in particolare l’ubicazione dei seggi elettorali. 3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non in |
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Art. 11 - (Revisore unico)1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla |
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Art. 12 - (Incompatibilità)1. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in impres |
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Art. 13 - (Competenze degli organi)1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto. 2. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l’espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Competono all’assemblea del consorzi |
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Art. 14 - (Funzioni del consorzio)1. Il consorzio in particolare: a) predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili; b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario; c) approva il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani; d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del r.d. 523/1904; d bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore; N6 e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle |
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Art. 15 - (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)1. Il programma triennale e l’elenco annuale di cui all’articolo 14, comm |
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Art. 16 - (Piano di classifica e di riparto)1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’articolo 6, nonché per le spese di funzionamento del consorzio. 2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile. 3. Il beneficio &eg |
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Art. 17 - (Consultazione e partecipazione)1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubbl |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica)1. La Giunta regionale provvede all’adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica del: a) Foglia, Metauro e Cesano; b) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera; c) Aso, Tenna e Tronto. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto |
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Art. 19 - (Modifiche ed abrogazioni)1. Alla tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), sono soppresse le voci: “Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (l.r. 13/198 |
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Allegato ACOMPRENSORIO “A” FOGLIA, METAURO, CESANO Acqualagna Apecchio Auditore Barchi Belforte all’Isauro Borgo Pace Cagli Cantiano Carpegna Cartoceto Colbordolo Fano Fermignano Fossombrone Fratte Rosa Frontino Frontone Gabicce Mare Gradara Isola del Piano Lunano Macerata Feltria Mercatello sul Metauro Mercatino Conca Mombaroccio Mondavio Mondolfo Monte Cerignone Monte Porzio Montecalvo in Foglia Monteciccardo Montecopiolo Montefelcino Montegrimano Montelabbate Montemaggiore al Metauro Monterado Orciano di Pesaro Peglio Pergola Pesaro Petriano Piagge Piandimeleto Pietrarubbia Piobbico Saltara San Costanzo San Giorgio di Pesaro San Lorenzo in Campo |
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18/11/2024
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