D. P.C.M. 05/12/2013, n. 159 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 05/12/2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Pre

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;

b) «ISE»: indicatore della situazione economica;

c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'

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Art. 2. - ISEE

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prero

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Art. 3. - Nucleo familiare

N2

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italian

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Art. 4. - Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti d

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Art. 5. - Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito

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Art. 6. - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo

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Art. 7. - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

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Art. 8. - Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

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Art. 9. - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati

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Art. 10. - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

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Art. 11. - Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non

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Art. 12. - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garan

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Art. 13. - Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE infer

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Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinan

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Art. 15. - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

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Allegato 1 - Scala di equivalenza

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Allegato 2 - Componente aggiuntiva

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Allegato 3 - Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza

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