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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 24/09/2014
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria; Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonché la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli "aiuti alle imprese in fase di avviamento"; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Ritenuto opportuno riordinare gli interventi previsti dal regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013, sia per adeguare le disposizioni in esso contenute a seguito della scadenza, al 30 giugno 2014, della Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia) e dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, i quali sostituiscono, rispettivamente, i precedenti regolamenti n. 1998/2006 e n. 800/2008, sia per orientare maggiormente l'intervento in favore delle nuove imprese a maggiore vocazione innovativa; |
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Art. 1. - Definizioni1. N28 Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; b) "Regolamento di esenzione": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni; c) "Regolamento de minimis n. 1407/2013": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; d) "Regolamento de minimis n. 717/2014": il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; |
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Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità dell'intervento1. Al fine del riordino degli interventi previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 citati nelle premesse e della promozione, su tutto il territorio nazionale, delle condizioni per |
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Art. 3 - Soggetto gestore1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni |
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Art. 4 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le startup innovative, costituite da non più di 60 mesi così come previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b) , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni: a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione; b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5. N3 2. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il term |
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Art. 5 - Piani d'impresa e spese ammissibili1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani d'impresa: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero; b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, ovvero; c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del presente decreto, i piani d'impresa di cui al comma 1 devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilione |
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Art. 6 - Agevolazioni concedibili1. Ai soggetti di cui all'art. 4 che realizzano i piani di impresa di cui all'art. 5 sono concessi: a) un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 5, commi 3 e 7, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22, comma 3, lettera a), del regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (settanta percento) dell'importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese di cui all'art. 5, comma 3. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso, da ricondurre alle spese di cui all'art. 5, comma 3, rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22, co |
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Art. 6-bis. - Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative1. Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 del regolamento di esenzione e alle condizioni di cui al presente articolo, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6. Ai fini |
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Art. 7 - Presentazione delle domande e dei piani di impresa1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella ci |
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Art. 8 - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;N30 b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; c) N21 d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l'impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato; |
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Art. 9 - Modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione. “Con il contratto di finanziamento sono recepite le spese ammesse, ivi comprese quelle connesse alle esigenze di capitale circolante, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche istruttorie di cui all'art. 8 e l'ammontare delle agevolazioni.”N25 2. Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% (dieci percento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimos |
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Art. 10 - Monitoraggio, ispezioni e controlli1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile, anche tenuto conto degli specifici ade |
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Art. 12 - Revoca delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa, fatte salve le circostanze dovute alla scadenza del termine di cui al comma 2, lettera b) del richiamato art. 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 25, ovvero al superamento della soglia di valore della produzione annua di cui al comma 2, lettera b) dello stesso art. 25; N22 b) l'imp |
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Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali1. Le domande di agevolazione a valere sul presente decreto possono essere presentate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, a decorrere dalla data indicata nella circolare di cui all'art. 5, comma 8. |
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AllegatoParte di provvedimento |
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