Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2022, n. 1023 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 30/12/2022, n. 1023

Criteri per la concessione di contributi per l'ampliamento dell'infrastruttura di distribuzione e per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento esistenti.
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Testo del documento

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili.

I criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione di sistemi di teleriscaldamento esistenti, di seguito denominati criteri, sono attualmente disciplinati dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2022, n. 148.

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'ampliamento dell'infrastruttura di distribuzione e per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento esistenti

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per l'ampliamento dell'infrastruttura di distribuzione e per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento esistenti ed efficienti sotto il profilo energetico, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento;

b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;

c) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano, senza interruzione, dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di un proprio accesso e, se multipiano, di un vano scale autonomo;

d) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta a scopo di lucro o meno;

e) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) grandi imprese: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) intensità di contributo: ammontare del contributo espresso come percentuale dei costi ammissibili;

h) relazione tecnica: la relazione, firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all'albo professionale, contenente i seguenti dati e documenti:

1) dati relativi al committente e al sito dell'intervento;

2) descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

i) risultato operativo: differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, se la differenza è positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione e la parte dei costi di finanziamento non coperta dal contributo richiesto;

j) sistema di teleriscaldamento: insieme degli impianti di produzione di energia termica e di recupero di calore residuo o cogenerato nonché dell'infrastruttura di distribuzione necessari per la fornitura dei clienti del teleriscaldamento;

k) teleriscaldamento: la fornitura tramite un'infrastruttura di distribuzione, verso almeno dieci edifici diversi, di calore sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il calore deve essere venduto con contratti di fornitura sulla base dei consumi registrati dai contatori di fornitura;

l) teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico: un sistema di teleriscaldamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, o per il 50% calore di scarto, o per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore. Tale sistema di teleriscaldamento deve comportare, in modo efficiente in termini di costi, una riduzione misurabile del consumo di energia primaria necessaria per fornire un kWh di energia termica al cliente finale rispetto alla situazione usuale di approvvigionamento al momento della domanda;

m) sistemi di teleriscaldamento esistenti: sistemi di teleriscaldamento che, al momento della presentazione della domanda di contributo, forniscono calore a utenti finali;

n) rete di distribuzione: insieme delle tubazioni e delle apparecchiature necessarie per una trasmissione del calore sicura ed energicamente efficiente tra il punto di cessione del calore dell'impianto di produzione ed il punto di fornitura all'utente finale.

 

Art. 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che gestiscono sistemi di teleriscaldamento e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.]

 

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