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22/12/2022

Procedure di affidamento per incarichi di progettazione, D.L. e verifica

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di affidamento applicabili per incarichi di progettazione e verifica dei progetti.

Con il quesito 1563/2022, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto quale procedura applicare per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e verifica dei progetti.

In particolare, la s.a. ha indicato che:
- l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevedeva un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016, di circa 70.000 euro,
- la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza prevedeva un importo di 60.000 euro,
- la verifica delle diverse fasi di progettazione prevedeva un importo di circa 30.000 euro.
Gli incarichi di progettazione e direzione lavori da affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedevano un importo a base di gara inferiore a 139.000 euro; mentre se a questo si sommava anche l'importo per la verifica della progettazione, incarico che necessariamente doveva essere affidato a soggetto diverso, si superava il limite dei 139.000 euro.
La s.a. ha chiesto dunque se fosse possibile procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione della lett. a), dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, oppure la tipologia di affidamento dovesse essere determinata dalla somma complessiva degli incarichi e quindi si dovesse utilizzare la procedura negoziata ai sensi della lett. b) dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020.

Il Servizio contratti pubblici del MIT ha indicato che:
- ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo;
- pertanto, vengono in considerazione due incarichi diversi, quello relativo alla progettazione e quello relativo alla verifica preventiva della progettazione, da affidare a soggetti diversi;
- di conseguenza risulta possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi della lett. a), dell'art.1 comma 2, del D.L. 76/2020, per ciascuno dei servizi indicati.

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Come noto, l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia.
In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità:
a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione