Il Regolamento definisce le regole tecniche in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’art. 1 della L. 24/12/2007, n. 244, che sono:
- amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, della L. 31/12/2009, n. 196, individuate dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato in G.U. entro il 30 settembre di ogni anno;
- amministrazioni autonome.
Termini di applicazione dell'obbligo di fattura digitale
Gli obblighi relativi alla fattura elettronica decorrono:
- dal 06/06/2014, nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 30/12/2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno;
- dal 31/03/2015 (termine inizialmente fissato al 06/06/2015 e poi anticipato ad opera del D.L. 66/2014), nei confronti delle restanti amministrazioni, escluse le amministrazioni locali.
A decorrere dal termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 55/2013 in commento (06/12/2013), il Sistema di Interscambio sarà reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del Regolamento. La data di effettiva applicazione del Regolamento sarà quella comunicata dall'amministrazione.
Dalle date di applicazione dell'obbligo indicate, le amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio.
Trascorsi 3 mesi dalle medesime date, le amminstrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.