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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ampliamento locali interrati con cambio d’uso in zona vincolata
Nel caso di specie la ricorrente aveva realizzato un ampliamento planovolumetrico del locale posto al piano interrato di circa mq 15.00 con un’altezza interna di circa m. 2.70 (contro i m. 2.40 autorizzati) destinato a deposito/sala esposizione. Il permesso di costruire prevedeva invece la realizzazione di locali per l’adeguamento funzionale dell’attività commerciale posta al piano terra mediante la realizzazione di bagno di servizio, locale stoccaggio rifiuti, locale macchina di condizionamento, con altezza massima di m. 2.40. Secondo il ricorrente si trattava di mere modifiche interne per le quali era sufficiente la presentazione di una CILA in sanatoria.
C. Stato 18/10/2022, n. 8859 ha confermato l’irricevibilità della CILA e l’ordine di demolizione sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo i giudici la volumetria aggiuntiva utile e la mutata destinazione non accessoria a “sala esposizione”, comportava l’incremento del carico urbanistico, contrastante con l’ordinario regime della pianificazione urbanistica dell’area d’intervento gravata da vincolo paesaggistico.
La difformità delle opere realizzate rispetto al titolo integrava dunque la violazione dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione per interventi in assenza del permesso di costruire.
Per quanto concerne la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Leg.vo 42/2004, i giudici hanno evidenziato che la volumetria aggiuntiva abusivamente eseguita (ancorché interrata) alterava lo stato dei luoghi poiché quest’ultima nozione non è circoscritta al solo profilo (ontologico) estetico, ricomprendendovi concettualmente anche il profilo (teleologico) funzionale assolto dal vincolo paesaggistico gravante sull’area di sedime.
Il maggiore carico urbanistico, conseguente all’intervento abusivo, aveva comunque modificato lo status quo ante, determinando l’inapplicabilità dell’art. 149, D. Leg.vo 42/2004, che disciplina i soli interventi che non alterano lo stato dei luoghi.
Infine il Consiglio di Stato non ha ritenuto applicabile neanche l’accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 380/2001, in quanto si trattava di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico.
La norma infatti disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso (mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda) che è espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.