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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Riepilogo codici tributo per compensazione crediti bonus edilizi
Con la Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzarsi per le opzioni inviate dal 01/04/2023 riferite ai crediti derivanti da:
* Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020);
* Sismabonus e Sismabonus acquisti (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies);
* Bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).
L’emissione dei nuovi codici tributo si è resa necessaria in conseguenza dell’art. 9 del D.L. 176/2022, il quale al comma 4 (come modificato dal comma 3-quinquies, art. 2 del D.L. 11/2023, dopo la conversione in legge) ha previsto che - per i tre bonus indicati sopra - per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5.
Vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto
Pertanto, tenuto conto che tale disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023 e non ancora utilizzati, è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 01/04/2023.
Inoltre, il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123 (che ha definito le modalità attuative del richiamato art. 9 del D.L. 34/2020, comma 4) al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Vedi Compensazione crediti bonus edilizi in 10 anni, modalità operative
Ne consegue che, con la Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria sono stati istituiti ulteriori nuovi codici tributo relativi alla fruizione in 10 rate.
Anche questi codici sono ovviamente riferiti al Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020), al Sismabonus e Sismabonus acquisti (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies) nonché al Bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).
Questi codici tributo si vanno ad aggiungere a quelli definiti dalla precedente Risoluzione 07/12/2022, n. 71/E, riferiti alle comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 01/11/2022. Si ricorda infatti che la versione dell'art. 9 del D.L. 176/2022, comma 4, precedente alla modifica di cui si è detto sopra, stabiliva al 31/10/2022 il termine entro il quale le comunicazioni dovevano essere inviate per poter fruire della "spalmatura" dei crediti in 10 anni. Tale possibilità era peraltro prevista per il solo Superbonus.
Vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto
Restano validi i precedenti codici tributo, che sono da utilizzare per il Superbonus, in riferimento alle compensazioni dei crediti riferiti alle comunicazioni delle opzioni trasmesse fino al 31/10/2022, e per gli altri bonus diversi, anche successivamente a tale data. In particolare, si fa riferimento:
* per crediti riferiti a comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17/02/2022 in poi, alla Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E;
* per crediti riferiti a comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 16/02/2022, alla Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E.
RIEPILOGO CODICI TRIBUTO PER TUTTI I BONUS - In conseguenza del quadro sopra illustrato, si riportano tabelle complete dei codici tributo da utilizzarsi per le compensazioni dei crediti derivanti dai bonus fiscali edilizi (sia Superbonus che altri bonus fiscali edilizi diversi), cessione del credito o sconto in fattura.
Si rinvia anche ai testi delle risoluzioni indicate.
SUPERBONUS
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6921 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 al 31/10/2022 | 7701 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 al 31/10/2022 | 7711 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 01/11/2022 al 31/03/2023 | 7708 denominato | Risoluzione 07/12/2022, n. 71/E |
Dal 01/11/2022 al 31/03/2023 | 7718 denominato | Risoluzione 07/12/2022, n. 71/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7709 denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7719 denominato "SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Fino al 31/03/2023 con fruizione in 10 rate | 7771 denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
ECOBONUS E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6922 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7702 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7712 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
SISMABONUS
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6923 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 al 31/03/2023 | 7703 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 al 31/03/2023 | 7713 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7738 denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7739 denominato "SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Fino al 31/03/2023 con fruizione in 10 anni | 7772 denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022 | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
COLONNINE RICARICA
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6924 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7704 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7714 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
BONUS FACCIATE
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6925 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7705 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7715 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (BONUS CASA)
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Fino al 16/02/2022 | 6926 denominato | Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7706 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 in poi | 7716 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022-2023
DATA OPZIONE | CODICE TRIBUTO | RIFERIMENTO |
Dal 17/02/2022 al 31/03/2023 | 7707 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 17/02/2022 31/03/2023 | 7717 denominato | Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7710 denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Dal 01/04/2023 in poi | 7740 denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
Fino al 31/03/2023 con fruizione in 10 anni | 7773 denominato "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022" | Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E |
ANNO DI RIFERIMENTO - Si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.