Circ. R. Lombardia 01/07/2008, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. R. Lombardia 01/07/2008, n. 11

Applicazione dell'art. 21 "Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo" della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 e della "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale" ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 7/14016 dell'8 agosto 2003 con particolare riguardo agli aspetti legati alla regolamentazione e alla chiusura.
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Testo del documento

 

In concomitanza con la predisposizione della Misura 125B "Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e al finanziamento degli artt. 23, 24 e 25 L.R. n. 7/2000, prendendo atto delle difficoltà e resistenze manifestate da parte di diversi comuni ad adottare dei provvedimenti di chiusura al transito delle strade agro-silvo-pastorali e a classificarle come viabilità locale di servizio all’attività agricola e forestale, inserendole nel Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed indicazioni.

La definizione di viabilità agro-silvo-pastorale è data dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 27/2004, che così dispone: "Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge".

Se ne deduce che una strada può essere definita "strada agrosilvo-pastorale" solo se soddisfa le condizioni in parola. La definizione della L.R. n. 27/2004 supera, come noto, quella data dal punto 2.2 della Delib.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016, sia per motivi di gerarchia delle fonti normative, sia per il fatto che la Delib.G.R. n. 7/14016/2003 precede di circa un anno e mezzo la legge regionale. Si specifica tuttavia che, per quanto non in contrasto con la L.R. n. 27/2004, la Delib.G.R. n. 7/14016/2003 continua ad applicarsi, come indicato chiaramente nel punto 10 della Circ. 30 settembre 2005, n. 41 "Prime indicazioni per l’applicazione della L.R. n. 27/2004".

La "direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’agrosilvo-pastorale" approvata con la Delib.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016 era stata predisposta, oltre che perché espressamente prevista (stesura di un regolamento tipo previsto dalla L.R. 29 giugno 1998, n. 10), anche come specifica esigenza a seguito del verificarsi di incidenti con successivi processi e condanne, anche di tipo penale, a carico di sindaci che non avevano debitamente segnalato e regolamentato tali infrastrutture.

La direttiva aveva tra i suoi obiettivi il compito di fornire:

- la definizione delle strade agro-silvo-pastorali (1) anche tramite la suddivisione in classi di transitabilità (sulla base alle caratteristiche costruttive);

- il Regolamento tipo per disciplinare l’accesso e il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale finalizzato a:

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