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15/11/2022

Appalti pubblici e requisiti della mandataria di RTI

In tema di appalti pubblici l'ANAC ha ritenuto illegittima la clausola che impone alla mandataria di RTI il possesso integrale del requisito relativo al servizio di punta.

Fattispecie
Nell’ambito di un accordo quadro per il servizio di pubblicazione degli estratti degli avvisi sulla G.U. e sui quotidiani a diffusione locale e nazionale, una società ha chiesto all'ANAC un parere di precontenzioso relativamente alla legittimità della clausola della lex specialis di gara, la quale imponeva alla mandataria di RTI il possesso integrale del requisito relativo al servizio di punta.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 02/11/2022, n. 525, ha richiamato le seguenti disposizioni:
- l'art. 83, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, rispetto al quale la Corte di Giustizia UE, con Sent. C. Giustizia UE 28/04/2022, n. C-642/20 ha dichiarato che la normativa nazionale non può prevedere che l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria;
- il Bando tipo ANAC n. 1, aggiornato con la Delib. ANAC 20/07/2022, n. 332 a seguito della citata Sent. C. Giustizia UE, ai sensi del quale il requisito del servizio/fornitura di punta deve essere posseduto per intero dalla mandataria dall’impresa che esegue la prestazione principale (si veda Appalti pubblici: nuovo aggiornamento del Bando tipo ANAC n. 1).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che la previsione del possesso del servizio di punta interamente in capo alla sola mandataria non trova il conforto nella disciplina di riferimento alla luce delle citate modifiche allo schema di bando tipo, rilevando la natura anticoncorrenziale e restrittiva del favor partecipationis di tale clausola.

In via generale, l'ANAC ha indicato che in caso di RTI, in ragione di quanto previsto nello schema di Bando Tipo n.1, deve ritenersi illegittima la clausola che impone alla mandataria il possesso integrale del requisito relativo al servizio di punta, trattandosi di un requisito che deve essere invece posseduto dall’impresa che deve svolgere la prestazione principale.

Dalla redazione