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22/06/2023

Demolizione di opere abusive: Decreto del MIT per assegnazione di contributi

Il MIT ha adottato il Decreto che approva l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e gli importi dei contributi assegnati ai comuni.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 27/04/2023, pubblicato nella G.U. del 21/06/2023, n. 143, ha approvato l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e contributi assegnati - di cui all’elenco A allegato al Decreto - per un importo complessivo pari a 2.233.899 euro.
Gli importi ammessi al contributo sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive.

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Si ricorda che l'art. 1, comma 26, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha istituito, nello stato di previsione del MIT, un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, poi incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 46-ter del D.L. 14/08/2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 873, della L. 30/12/2021, n. 234.

Con Decreto del MIT del 23/06/2020, sono state disciplinate le modalità per l’erogazione ai comuni delle risorse del Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U.E.), per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie.

Le risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018;
- aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

Dalla redazione