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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 13/09/1991, n. 299
D.L. 13/09/1991, n. 299
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Art. 1.1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, Rsi applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quello di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; "per i soli fabbricati dati in locazio |
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Art. 2.1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termin |
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Art. 3.1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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Art. 4.1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memor |
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Art. 4-bis.N3 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio de |
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Art. 5.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e |
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