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17/10/2022

Appalti pubblici: emendabilità dell'errore materiale nell'offerta tecnica

In tema di appalti pubblici, l’ANAC ha ribadito che un errore materiale nell’offerta tecnica può essere rettificato dalla s.a. se esso è facilmente riconoscibile ed emendabile senza ricorrere a fonti esterne all’offerta.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l'affidamento di un appalto di servizi di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche e allestimento degli impianti adibiti allo svolgimento di gare di una Federazione sportiva, una società aveva contestato la sua esclusione dalla procedura di gara disposta dalla stazione appaltante (s.a.) e affermato che il punteggio conseguito per l’offerta tecnica era stato condizionato negativamente dall’errore materiale in cui sarebbe incorsa nel compilare una scheda dell’offerta tecnica, nella sezione in cui doveva essere indicato il raggio in cui ricadeva l'ubicazione del magazzino inserito nell’offerta.
In particolare, secondo l'istante, l’errore materiale avrebbe dovuto essere emendato dalla s.a. in quanto immediatamente riconoscibile, tenuto conto che l’ubicazione del magazzino oggetto dell’offerta era stata chiaramente indicata in più punti dell’offerta tecnica, così da divenire un elemento conoscitivo certo e inequivocabile. La s.a. avrebbe potuto pertanto ricavare il dato oggettivo (corretto) della fascia di raggio di distanza tra il suddetto magazzino e la sede della Federazione senza necessità di particolari indagini, senza bisogno di attingere a elementi conoscitivi esterni ai contenuti dell’offerta tecnica e senza che potesse sussistere alcun dubbio in merito ai contenuti tecnici dell’offerta medesima.
La s.a. aveva invece rigettato l'istanza, invocando il principio dell'immodificabilità dell'offerta. 

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 28/09/2022, n. 447, ha ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’errore materiale nell’indicazione di elementi dell’offerta può essere emendato d’ufficio tramite l’indicazione del dato corretto negli stretti limiti in cui l’errore può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive. Occorre inoltre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta. Diversamente, la correzione si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

Nel caso di specie, l'ANAC ha ritenuto che la dichiarazione dello stesso operatore economico che, in altra sezione dell’offerta aveva collocato il magazzino offerto entro un range di raggio dalla sede federale diverso da quello ricavabile sulla base della dichiarata ubicazione del magazzino medesimo, era facilmente riconoscibile, nel contesto dell’offerta, come una dichiarazione materialmente errata. Oltre che riconoscibile come tale, un simile errore era anche emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta, potendo la correzione basarsi su elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa, senza che ciò si traducesse in una modifica dell’offerta tecnica, che rimaneva immutata quanto al suo contenuto tecnico.

Conclusioni ANAC
Secondo l'ANAC, pertanto:
- il rigetto dell’istanza di esercizio dell’autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria, motivata dall’impossibilità di modificare l’offerta formalizzata in sede di gara, non era conforme alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza;
- la s.a. doveva procedere ad una rinnovata valutazione dell’istanza di esercizio dell’autotutela ai fini della rettifica del punteggio e della riformulazione della graduatoria.

In via generale, l'ANAC ha riaffermato che è emendabile l’errore materiale in cui è incorso l’operatore economico nella compilazione dell’offerta tecnica quando, nel contesto dell’offerta, esso è riconoscibile come tale dalla stazione appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente e lo stesso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne all’offerta.

Dalla redazione