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30/09/2022

Appalti pubblici: progetto di finanza ad iniziativa privata e potere di autotutela della P.A.

In tema di project financing, il Consiglio di Stato ha ribadito che la dichiarazione di pubblico interesse della proposta non obbliga l'amministrazione né ad approvare il progetto né ad indire la gara per l'affidamento della relativa concessione.

Fattispecie
Nel caso di specie, le ricorrenti avevano presentato una proposta di project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione di un ospedale clinicizzato e la gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali, con spese a carico dei proponenti, da recuperare nei successivi 25 anni.
L'oggetto della controversia riguardava la revoca delle deliberazioni con le quali la regione aveva dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse del progetto.
Il giudice di primo grado (T.A.R.) aveva ritenuto che le delibere revocate non potevano far insorgere alcun obbligo per la p.a. di dare corso alla procedura di affidamento in projet financing, malgrado la intervenuta dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata da un privato, trattandosi di atti meramente preparatori della successiva indizione della gara per l’affidamento in concessione dell’opera (ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50). Il carattere pre-procedimentale degli atti revocati non era idoneo a determinare né vantaggi né lesioni, insorgendo in capo al privato una mera aspettativa di fatto.

Motivazioni della decisione
Con la Sent. C. Stato 19/09/2022, n. 8072, è stata confermata la sentenza impugnata sulla base dei seguenti rilievi:
- in materia di progetto di finanza (ad iniziativa privata), in base alla normativa di settore (art.183, comma.15, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), si ritiene che la prima fase sia pre-procedimentale, ad elevata discrezionalità e non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine;
- quand'anche sia stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, l'Amministrazione pubblica non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto (si veda Sent. C. Stato 04/02/2019, n. 820);
- la dichiarazione di pubblico interesse della proposta, infatti, non obbliga affatto l'amministrazione né ad approvare il progetto né ad indire la gara per l'affidamento della relativa concessione, la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua ad essere insindacabile nel merito (si veda Sent. C. Stato 13/03/2017, n. 1139);
- l'Amministrazione è titolare del potere di revocare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo quando ciò avvenga prima del consolidarsi delle posizioni delle parti;
- ne consegue che nessun ragionevole affidamento può ritenersi ingenerato in capo ai proponenti, dovendosi ritenere che, dalla proposta formulata illo tempore, non possa che originare a favore del proponente un’unica mera aspettativa, inidonea a dar luogo ad una responsabilità contrattuale, in assenza di un comportamento dell’amministrazione contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo.

Dalla redazione