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15/09/2022

Appalti pubblici: illegittimo l'obbligo di presentare offerte per tutti i lotti

In tema di suddivisione di appalti pubblici in lotti, l’ANAC ha indicato che le stazioni appaltanti non possono prevedere l'obbligo degli operatori economici di presentare offerte per tutti i lotti.

Fattispecie
In tema di appalti pubblici, l’ANAC ha emesso un parere di precontenzioso relativamente all'affidamento di un appalto suddiviso in due lotti relativi, rispettivamente, ai lavori di rifacimento della copertura di un palazzetto dello sport e di rimozione della copertura in eternit sita nello stesso palazzetto dello sport .
La questione controversa atteneva alla qualificazione giuridica e legittimità della procedura, poiché i potenziali concorrenti, essendo obbligati a partecipare a entrambi i lotti, contestavano la violazione dell’art. 51 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e la limitazione della concorrenza.
La stazione appaltante riferiva che l’affidamento congiunto dei due lotti era giustificato dall’ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera, trattandosi di lavorazioni riguardanti lo stesso edificio e la stessa parte dell’edificio.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, nel parere di precontenzioso di cui alla Delibera del 20/07/2022, n. 350, ha ricordato che l'art. 51 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti:
- al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- indicano nel bando di gara o nella lettera di invito se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti;
- possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare.
L'ANAC ha inoltre rilevato che la ratio pro-concorrenziale della citata disciplina mira a garantire la massima partecipazione possibile alle gare ed una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie, grazie anche alla possibilità di inserire il c.d. vincolo di aggiudicazione, dato dalla facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
L'ANAC ha dunque concluso che la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione pro-concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole.

Dalla redazione