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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 08/08/2022, n. 18
L. R. Lombardia 08/08/2022, n. 18
L. R. Lombardia 08/08/2022, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/12/2024, n. 20
- L.R. 23/07/2024, n. 11
- L.R. 27/12/2023, n. 8
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, al fine di rendere più efficiente ed efficace la tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle situazioni di fragilità, riorganizza le funzioni, le attività e le forme di coordinamento dei seguenti organi di tutela e garanzia regionali: |
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Art. 2 - (Ambiti omogenei di tutela e garanzia)1. Gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività: |
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Art. 3 - (Autorità di garanzia)1. Il Difensore regionale è l’organo regionale di garanzia per l’ambito della tutela del cittadino con particolare riguardo ai rapporti con la pub |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - (Disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità)1. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 6/2009, dalla l.r. 22/2018 e dalla l.r. 10/2021, come modificate dalla presente legge. 2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. 3. Il Garante dura in carica per la durata della legislatura in cui è eletto e può essere rieletto una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante cessa dalle funzioni. 4. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel campo delle fragilità come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) |
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Art. 6. - Omissis
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Art. 8 - (Disciplina della fase transitoria)1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato del soggetto che ricopre, alla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla l.r. 22/2018 o del soggetto che ricopre la carica di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla l.r. 6/2009, non si procede all’elezione del successore nella stessa carica e le relative funzioni sono attribuite, dal giorno successivo alla predetta scadenza o cessazione, a quello dei due Garanti rimasto in carica, che assume dalla medesima data la denominazione di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità. |
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