1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sull’assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest’ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondament