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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 02/08/2022, n. 2
Regolam. R. Liguria 02/08/2022, n. 2
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 1 del r.r. n.7/2013)1. L’articolo 1 del regolamento 14 ottobre 2013, n. 7 (regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”) è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - (Sostituzione dell’articolo 2 del r.r. n.7/2013)1. L’articolo 2 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Gestione delle |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 3 del r.r. n. 7/2013)1. L’articolo 3 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Istanza di concessione) 1. Ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di opere, o di occupazione in alveo, in subalveo o proiezione di superfici dell’alveo, il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita istanza alla Regione. 2. L’istanza, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: a) dati identificativi del soggetto richiedente; b) oggetto della richiesta; c) identificazione dell’area demaniale interessata; d) misura della superficie dell’area demaniale oggetto della richiesta; e) indicazione dell’uso dell’area demaniale; f) indicazione dell’eventuale sussistenza delle |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 4 del r.r. n.7/2013)1. L’articolo 4 del r.r. n.7/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - (Pubblicazione) 1. Dell’istanza di concessione di aree di pertinenza idraulica per le attività economiche, di cui all’articolo 1, comma 2, è pubblicato avviso nel sito istituzionale della Regione, nonché nell’albo pretorio del Comune interessato per venti giorni. L’avviso dell’istanza di concessione è pubblicato anche nel caso di occupazione di are |
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Art. 5 - (Sostituzione dell’articolo 5 del r.r. n.7/2013)1. L’articolo 5 del r.r. n.7 /2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - (Domande concorrenti e criteri di priorità) 1. Nel caso di domande concorre |
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Art. 6 - (Inserimento articolo)1. Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5-bis - (Disposizioni per l’utilizzo delle aree demaniali per uso nautico) 1. Nel caso di istanza per l’occupazione di aree del demanio idrico per uso nautico, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, non sono |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 6 del r.r. n. 7/2013)1. L’articolo 6 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Provvedimento di concessione) 1. La Regione, previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche con le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), conclude l’istruttoria e procede al rilascio del provvedimento concessorio. L’efficacia della concessione è subordinata al pagamento, da parte dell’interessato, del cano |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 7 del r.r. n. 7/2013)1. All’articolo 7 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 8 del r.r. n. 7/2013)1. All’articolo 8 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 9 del r.r. n. 7/2013)1. L’articolo 9 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - (Modifica all’articolo 10 del r.r. n. 7/2013)1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 del r.r. n. 7/2013 sono soppressi.
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Art. 12 - (Modifica all’articolo 11 del r.r. n. 7/2013)1. All’articolo 11 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 12 del r.r. n. 7/2013)1. All’articolo 12 comma 1 del r.r. n. 7/2013 le parole “migliorie ed” sono soppresse e dopo le parole “possono essere acquisite”, sono inser |
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Art. 14 - (Modifica all’articolo 14 del r.r. 7/2013)1. Il comma 5 dell’articolo 14 del r.r. n. 7/2013 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 15 del r.r. n. 7/2013)1. Al comma 1 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole “con provvedimento” sono soppresse; |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 16 del r.r. 7/2013)1. All’articolo 16 del r.r. n. 7/2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - (Modifica all’articolo 17 del r.r. n. 7/2013)1. I commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17 del r.r. n. 7/2013 sono soppressi.
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