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29/07/2022

Aggiornamento dell’elenco di controllo delle sostanze inquinanti nelle acque

Con la Decisione 22/07/2022, n. 1307, la Commissione europea ha aggiornato l’elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello europeo, in sostituzione della precedente Decisione 04/08/2020, n. 1161.

La Decisione 1307/2022 è stata adottata ai sensi dell’articolo 8-ter, paragrafo 1, della Direttiva 2008/105/CE che prevede la costituzione di un elenco di controllo (da aggiornare ogni 2 anni) delle sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'art. 16, par. 2, della Direttiva 2000/60/CE.

SELEZIONE DELLE SOSTANZE - L’elenco contiene una selezione di sostanze da monitorare tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione europea per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse possono presentare. Sono prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate.
Il processo di selezione tiene conto delle informazioni indicate all'articolo 8-ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della Direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO - Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per ciascuna sostanza presente negli elenchi successivi al primo, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco (articolo 8-ter, paragrafo 3).
Al riguardo si segnala che il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo è disciplinato, secondo la normativa italiana, dall’art. 78-undecies del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, inserito dal D. Leg.vo 13/10/2015, n. 172.

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI CONTROLLO - L’elenco di controllo delle sostanze è stato istituito per la prima volta dalla Decisione 20/03/2015, n. 495 della Commissione europea e contiene la denominazione delle sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi e dei limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo. L’elenco è stato sostituito dalla Decisione 05/06/2018, n. 840, poi dalla Decisione 04/08/2020, n. 1161, e da ultimo dalla Decisione 22/07/2022, n. 1307, pubblicata nella GUUE 26/07/2022, n. L 197.

ELENCO AGGIORNATO (DEC. 1307/2022)

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze

Numero CAS (1)

Numero EU (2)

Metodi di analisi indicativi (3) (4)

Limite massimo ammissibile di rilevazione o quantificazione del metodo (ng/l)

Sulfametossazolo (5)

723-46-6

211-963-3

SPE-LC-MS-MS

100 (11)

Trimetoprim (5)

738-70-5

212-006-2

SPE-LC-MS-MS

100 (11)

Venlafaxina e
O-desmetilvenlafaxina (6)

93413-69-5
93413-62-8

618-944-2
700-516-2

SPE-LC-MS-MS

6 (11)

Composti azolici(7)

Clotrimazolo

Fluconazolo

Imazalil

Ipconazolo

Metconazolo

Miconazolo

Penconazolo

Procloraz

Tebuconazolo

Tetraconazolo

 

23593-75-1

86386-73-4

35554-44-0

125225-28-7

125116-23-6

22916-47-8

66246-88-6

67747-09-5

107534-96-3

112281-77-3

 

245-764-8

627-806-0

252-615-0

603-038-1

603-031-3

245-324-5

266-275-6

266-994-5

403-640-2

407-760-6

SPE-LC-MS-MS

 

20 (11)

250 (11)

800 (11)

44 (11)

29 (11)

200 (11)

1 700 (11)

161 (11)

240 (11)

1 900 (11)

Dimossistrobina
Azossistrobina (8)

149961-52-4
131860-33-8

604-712-8
603-524-3

SPE-LC-MS-MS

32 (11)
200 (12)

Famoxadone

131807-57-3

603-520-1

SPE-LC-MS-MS

8,5 (11)

Diflufenican

83164-33-4

617-446-2

SPE-LC-MS-MS

10 (12)

Fipronil

120068-37-3

424-610-5

SPE-HPLC-MS-MS

0,77 (12)

Clindamicina

18323-44-9

242-209-1

SPE-LC-MS-MS

44 (12)

Ofloxacina

82419-36-1

680-263-1

SPE-UPLC-MS-MS

26 (12)

Metformina e
guanilurea (9)

657-24-9
141-83-3

211-517-8
205-504-6

SPE-LC-MS-MS

156 000 (12)
100 000 (12)

Agenti di protezione solare(10)

    

Butil metossidibenzoilmetano

70356-09-1

274-581-6

SPE-LC-MS-MS/ESI

3 000 (12)

Octocrilene

6197-30-4

228-250-8

 

266 (12)

Benzofenone-3

131-57-7

205-031-5

 

670 (12)

(1)Chemical Abstracts Services.
(2) Numero Unione europea - non disponibile per tutte le sostanze.
(3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell'intero campione d'acqua.
(4) Metodi di estrazione:
SPE - estrazione in fase solida.
Metodi di analisi:
HPLC-MS-MS - Cromatografia liquida ad alta prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo;
LC-MS-MS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo;
LC-MS-MS/ESI - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo con ionizzazione elettrospray positiva;
UPLC-MS-MS - Cromatografia liquida a ultra prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo.
(5) Il sulfametossazolo e il trimetoprim, sebbene non raggruppati, sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.
(6) La venlafaxina e l'O-desmetilvenlafaxina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.
(7) I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.
(8) La dimossistrobina e l'azossistrobina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.
(9) La metformina e la guanilurea sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.
(10) Gli agenti di protezione solare sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.
(11) Limite massimo accettabile di rilevazione.
(12) Limite massimo accettabile di quantificazione.

Dalla redazione