1. Nelle more dell’approvazione della legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica di cui all’articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 R (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) i consigli di amministrazione e i presidenti dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano e non sono rinnovati, dalla data di nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,