La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 22 (Modifiche all’articolo 66 della l.r. 52/2012) — 1. Dopo il comma 1dell’articolo 66 della l.r. 52/2012, è inserito il seguente:

“1 bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1, siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui allo stesso comma 1, solo la Regione e la provincia.”."

Dalla redazione