Messa in sicurezza di ponti e viadotti: ripartiti 1.400 milioni per gli anni 2024-2029 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/07/2022

Messa in sicurezza di ponti e viadotti: ripartiti 1.400 milioni per gli anni 2024-2029

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stati ripartiti 1.400.000.000 euro per gli anni 2024-2029 per interventi per la messa in sicurezza o sostituzione dei ponti e viadotti esistenti.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) del 05/05/2022 (pubblicato nella G.U. del 15/07/2022, n. 164), la somma complessiva di 1.400.000.000 euro - articolata in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 - è destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Le risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica allegata al Decreto e applicati ai seguenti criteri:
- consistenza della rete viaria;
- parco circolante mezzi;
- vulnerabilità fenomeni naturali.

Può essere incluso il finanziamento delle seguenti attività: censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.

Possono, inoltre, rientrare, come opere accessorie, la sistemazione delle eventuali vie secondarie transitabili dalla mobilità leggera, quali ciclovie o zone interamente pedonali, in quanto rientranti nel novero delle opere di protezione dell’utenza debole e di facilitazione alla transizione verso la mobilità dolce, insistenti sulla piattaforma stradale dell’opera d’arte, nella misura massima del 15% dell’importo totale dei lavori.

Dalla redazione