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Circ. Ag. Entrate 23/06/2022, n. 23/E

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti.
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Premessa

Il decreto Rilancio N1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica conseguente il virus SARS COVID-19, ha introdotto una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

L’ambito applicativo del Superbonus nonché la vigenza della disciplina sono stati modificati per effetto di successivi interventi normativi.

La misura è stata già oggetto di chiarimenti con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, e 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, e 12 marzo 2021, n. 18/E, nonché, da ultimo, con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E.

Inoltre, tenuto conto della complessità delle disposizioni introdotte dal decreto Rilancio in materia di Superbonus, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (https:/www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus), è stata inserita un’apposita area tematica nell’ambito della quale sono disponibili i link per l’accesso, oltre che ai citati documenti di prassi, ai vari comunicati stampa, ai Provvedimenti direttoriali, alla Guida operativa, alle FAQ ed ai pareri pubblicati in risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

La presente circolare fornisce una illustrazione della disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.

Non sono oggetto di trattazione, invece, le novità in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “decreto Aiuti”), in corso di conversione, oggetto di primi chiarimenti con la

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1. Soggetti che possono fruire del Superbonus
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1.1 Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo

Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che, ai sensi del comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

In applicazione dei principi suesposti, il Superbonus spetta, ad esempio, anche al parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà della Parrocchia, nella quale risiede in virtù del Canone 533, paragrafo 1, del Codice di Diritto Canonico e che detiene l’immobile in base a tale norma.

In applicazione del criterio sopra enunciato in base al quale, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020

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1.2 Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali

L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, come in precedenza precisato, è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio che, alla lettera c), richiama gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” che hanno diritto alla agevolazione per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.

L’applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti soggetti è subordinata all’esistenza di due requisiti:

- soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso - attiene all’applicazione della legislazione naz

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1.3 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Ai sensi del comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L'applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l'esistenza di due requisiti:

- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;

- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette coope

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1.4 ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale

Il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i soggetti sopra elencati anche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, richiamate al comma 8 del predetto articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 (c.d. ONLUS di diritto). Tali soggetti, tuttavia, godono, in presenza di taluni requisiti e condizioni, di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento». Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. L'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 dispone, inoltre, che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma [le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento], non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma n

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1.5 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Il comma 9, lettera e), dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche «agli interventi effettuati» dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Con riferimento ai predetti soggetti è necessario che gli interventi agevolabili siano realizzati esclusivamente su immobili o parti di immobili adibiti «a spogliatoio».

Anche per tali soggett

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1.6 «Comunità Energetiche Rinnovabili»

L’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto - nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II) N8, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva - una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

La norma stabilisce che le predette “configurazioni” sono costituite nel rispetto delle mo

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1.7 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, «trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella c.d. no tax area)». Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus

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2. Edifici interessati

Con la citata circolare n. 30/E del 2020, è stato precisato che - in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico disciplinate, rispettivamente, nei citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, espressamente richiamati dall’articolo 119 del decreto Rilancio - sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. In continuità con la precedente prassi, tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d'uso del fabbricato - in origine non abitativo - e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l’altro, che, ai fini del Superbonus, al termine dei lavori l’immobile, in origine non abitativo, deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse a tale detrazione ovvero immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Con riferimento, inoltre, agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, con la citata circolare n. 24/E

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2.1 Unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico

Ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni in materia di Superbonus non si applicano «alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». Si tratta, in particolare, delle “Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale”; “Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario”; “Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”. Tali ultime unità immobiliari, accatastate in categoria A/9 tuttavia, rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus se sono «aperte al pubblico».

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2.2 Immobili vincolati

Il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio N9 o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle u

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2.3 Immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) o in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”)

In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ai fini del Superbonus, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Nella circolare n. 30/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che è possibile fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste, anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 “unità collabenti” a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ad analoghe conclusioni si perviene, sia pure a determinate condizioni, anche qualora l’immobile sia iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 “unità in corso di costruzione” nella quale, su richiesta di parte e senza attribuzione di alcu

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2.4 Edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali

Ai sensi del comma 1-quater N10 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».

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2.5 Edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

La legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio inserendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professione, con riferimento agli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l’agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà.

La modifica in questione riguarda,

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2.6 Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa

Ai sensi del comma 9, lettera b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» in base al quale, come precisato, tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65

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2.7 Condominio, Supercondominio e condominio minimo

Come anticipato nella Premessa, il decreto Agosto ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio» N12.

La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito, secondo le regole proprie del soggetto che accollandosi le spese matura il diritto alla detrazione.

Sul punto, si ricorda

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2.8 «Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall'esterno»

Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che, ai fini del Superbonus, le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). Con tale precisazione si è inteso agevolare l’applicazione del beneficio fiscale anche nei casi in cui lo stesso sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle tecniche, ad esempio perché nell’ambito del condominio è interessato agli interventi il solo condomino titolare dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.

Ciò anche nell’ipotesi in cui, valorizzando i predetti requisiti della «indipendenza funzionale» e

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3. Tipologie di interventi

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trai

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3.1 Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»), ha introdotto, fra le misure finalizzate alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure amministrative in vista del Rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al Testo Unico dell’Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), anche con riferimento alla qualificazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 del medesimo testo unico. Chiarimenti in ordine a tali modifiche normative sono stati forniti con la circolare emanata congiuntamente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

In particolare, con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, all’epoca vigente, la citata circolare chiarisce che la definizione di “ristrutturazione edilizia”, contenuta in tale disposizione modificata dal citato decreto legge n. 76 del 2020 e dalla legge di conversione, fa riferimento a «gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altres

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3.2 Interventi “trainanti” di riqualificazione energetica

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio dalla legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi “trainanti” - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto

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3.3 Interventi “trainanti” antisismici

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.

Si tratta, come chiarito nei precedenti documenti di prassi, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies).

L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies). Il predetto termine di 18 mesi è stato ampliato a 30 mesi dall'art. 33-bis del decreto legge n. 77 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2021, con decorrenza dal 31 luglio 2021.

Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4 in commento, in base al quale «l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell' articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (…)», si ricava che, se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute, nel lasso temporale di vigenza del Superbonus, dai soggetti elencati nel comma 9 dell’articolo 119 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, tali soggetti non possono scegliere di applicare le aliquote di detrazione previste nei predetti commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del sismabonus, di cui al citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus. Si tratta, nello specifico, delle spese sostenute dai soggetti che esercitano attività di impresa, arti e professioni per interventi realizzati su “unità immobiliari” riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (cfr. articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (cfr. articolo 54, comma 2, del TUIR) e, più in generale, per interventi realizzati su immobili che non hanno destinazione residenziale nonché, infine, per interventi realizzati su parti comuni di edifici composti da più di 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà tra persone fisiche. Il comma 1-bis dell’artic

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3.4 Interventi “trainati”

3.4.1 Eliminazione barriere architettoniche

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR.

Successivamente, il citato decreto legge n. 77 del 2021 ha inserito una analoga disposizione anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 stabilendo che i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici di cui al medesimo comma 4. Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto legge n. 77 del 2021.

Per effetto del richiamo al citato articolo 16-bis del TUIR, contenuto nei predetti commi 2 e 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, restano validi i chiarimenti di prassi già forniti e confermati, da ultimo, con la circolare n. 7/E del 2021. Pertanto, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, montascale o piattaforme elevatrici.

Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 N14 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

In linea con le indicazioni già fornite con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 e, da ultimo, ribadite con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, si fa presente che le richieste di chiarimenti riguardanti l’interpretazione del richiamato decreto ministeriale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente poiché si tratta di una disposizione di natura non fiscale che non rientra nella competenza dell’Agenzia delle entrate.

La norma stabilisce, peraltro, che il Superbonus spetta anche se i predetti interventi siano effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Al riguardo, si ritiene che, ai fini del Superbonus, la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» sia, in ogni caso, irrilevante atteso che, come sopra precisato, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, richiamato nell’articolo 119 del decreto Rilancio, spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021) e a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, è necessario che, qualora l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica “trainanti” di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato “congiuntamente” a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legge n. 63 del 2013, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR è previsto che la detrazione si applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4)

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3.5 Detrazione al 75 per cento per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista - nella misura del 50 per cento - per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.

In assenza del predetto vincolo, in particolare, la detrazione può essere fruita, ad esempio, nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni di un edificio non assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Inoltre, in applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter anche in presenza

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4. Spese ammesse alla detrazione

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e ribadito con la successiva circolare n. 30/E del 2020, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente

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4.1 Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione

L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni relative ad interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici. In particolare, tale articolo stabilisce al:

1. comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

2. comma 4-ter, che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma, in origine limitata ai soli Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189 del 2016 e di cui al decreto legge n. 39 del 2009 (vale a dire i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009), attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. La maggiorazione del 50 per cento va sempre parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di detrazione, come nel caso di alcuni interventi “trainati” di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. In tal caso, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus, è necessario, preliminarmente, dividere l’ammontare massimo di detrazione spettante per 1.1;

3. comma 4-quater, che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La norma, pertanto, sancisce il principio, già affermato in via interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/E del 2020), che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal

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4.2 Proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022

Come anticipato in Premessa, la citata legge di bilancio 2022 [cfr. articolo 1, comma 28, lettera f)] ha introdotto, nell’articolo 119, il comma 8-ter ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

In sostanza, la disposizione stabilis

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5. Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio [come modificato, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione N15], i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli interventi indicati nel comma 2 del predetto articolo 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai «fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di socie

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5.1 Opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può essere esercitata anche per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio nonché di installazione di impianti fotovoltaici di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b), e h), del TUIR. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 16-bis ma con riferimen

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5.2 Opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL)

Ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio, l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), lo “Stato Avanzamento Lavori” «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

In base al citato comma 1-bis, per gli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

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5.3 Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti

L’assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in argomento, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito - maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In proposito, si fa presente che, in base a quanto disposto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ai fini del controllo, si applicano - nei confronti dei soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 e che possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa - le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'

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5.4 Opzione per la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione

Il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che, in caso di cessione ad un’impresa di assicurazione del credito corrispondente alla detrazione a fronte del sostenimento delle spese per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché delle spese per gli interventi di antisismici d

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5.5 Soggetti che non possiedono redditi imponibili

Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono neanche esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121.

Restano, pertanto, esclusi dal Superbonus, tra gli altri, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Ciò vale anche con riferimento alle altre detrazioni elencate nel comma 2 del medesimo articolo 121; pertanto, ad esempio, un fondo pensione c.d. preesistente, di cui all’

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5.6 Modalità di computo dell’IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini del Superbonus

L’articolo 6-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”), rubricato «Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica», introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ha inserito all’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 9-ter che dispone «L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.».

Come si evince dalla lettera della norma, il nuovo comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

Inoltre, si applica alle operazioni ammesse a beneficiare del Superbonus effettuate a partire dall’entrata in vigore di tale misura (22 maggio 2021).

Al riguardo, si ritiene che il momento di effettuazione delle operazioni deve essere individuato in base alle disposizioni che contengono la relativa disciplina, recate, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Con la richiamata disposizione di cui al comma 9-ter, l’IVA non detraibile, anche parzialme

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5.7 Bonifico bancario

Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli

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6. Adempimenti procedurali

Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del Superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:

- i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

- per gli

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6.1 General contractor

Nell’ambito degli interventi ammessi al Superbonus, talune attività possono essere svolte da un soggetto in qualità di contraente generale (c.d. general contractor). Si tratta, nella generalità dei casi, di imprese o professionisti che su incarico dei committenti (persone fisiche, condomini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente.

Molto frequentemente il general contractor è un’impresa già operante nei settori della riqualificazione energetica ed edilizia che, in taluni casi, subappalta la gestione di una parte o dell’intero intervento gestendo, comunque, anche i rapporti con i professionisti e i tecnici.

Nello svolgere tale attività di coordinamento generale, oltre che eseguire direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi (ad esempio, provvedendo alla progettazione e alla realizzazione delle opere), in alcuni casi il general contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e, dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso.

Al fine di stabilire a quali condizioni sono agevolabili gli interventi realizzati avvalendosi dell’attività di un general contractor, si osserva che l’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente

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6.2 Visto di conformità e asseverazioni

Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l'articolo 119, comma 11, specifica che «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [trattasi degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».

Inoltre, «in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità».

I predetti soggetti sono tenuti, inoltre, nell'ambito dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio (cfr. circolare n. 24/E 2020, par. 8.1). Con riferimento al citato comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con la circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

Il richiamo all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 comporta l'applicazione di tale disciplina e della relativa prassi adottata in materia anche ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, come stabilito dal comma 11 dell'articolo 119.

Pertanto, il professionista abilitato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.

Per quanto concerne, inoltre, la redazione degli attestati di prestazione energetica nonché della asseverazione degli interventi di risparmio energetico ai fini del Superbonus, l’ENEA ha chiarito sul proprio sito istituzionale che i predetti documenti possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. d.P.R. n. 75 del 2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. L’obbligo di assicurare l’estraneità ai lavori sussiste solo per la redazione de

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Allegati

1. Parere del 2 febbraio 2021, prot. 1156, della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del

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Legenda

Decreto “Requisiti Minimi”, decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territ

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Appendice

Excursus modifiche normative

Il decreto Agosto N19 ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio:

- inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale, ai fini dell’applicazione del Superbonus, «per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva» N20;

- inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per interventi di efficienza energetica spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

- inserendo il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus, per interventi di efficienza energetica o antisismici di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009. L’incremento dei limiti di spesa non riguarda gli interventi “trainati” indicati ai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 119 (installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici). Il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si applica a tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;

- prevedendo che, con riferimento agli interventi realizzati su unità immobiliari appartenenti alla categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), il Superbonus non spetta solo se i predetti interventi riguardino unità immobiliari non aperte al pubblico N21;

- introducendo il comma 9-bis, ai sensi del quale «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). In particolare:

- è stata introdotta, tra l’altro, la proroga delle disposizioni prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 N22 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021) e che, per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (in luogo delle cinque quote previste). Per le spese sostenute dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2022. È stata prevista una ulteriore proroga qualora gli interventi effettuati dai condomìni nonché dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati per i quali alla data, rispettivamente, del 30 giugno 2022 o del 31 dicembre 2022 siano sta

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Dalla redazione

  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Fisco e Previdenza
  • Imposte sul reddito

Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Fisco e Previdenza
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Imposte sul reddito
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico

Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Catasto e registri immobiliari
  • Fiscalità immobiliare locale (IMU-TARI-TASI)
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Fisco e Previdenza
  • Edilizia e immobili
  • Imposte sul reddito

Fabbricati “collabenti” (ruderi): disciplina catastale, edilizia e fiscale

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
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  • Fisco e Previdenza

Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Imposte sul reddito
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Fisco e Previdenza

Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate

166 risposte a Interpello dell'Agenzia entrate sul Superbonus accuratamente "massimate" e catalogate - Ultimo aggiornamento Interpello 30/12/2021, n. 890.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica