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Circ. Ag. Entrate 27/05/2022, n. 19/E

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:

- dall’articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022) N1, in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus N2 e di disposizioni anti-frode;

- dagli articoli da 28 a 28-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni-ter) N3, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 N4 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi) N5, abrogato dalla citata l. n. 25 del 2022 N6, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;

- dall’

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1. Novità in materia di Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus – Articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020

L’articolo 1, comma 28, lettere h), i) e l), della legge di bilancio 2022 ha modificato l’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 (di seguito articolo

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1.1. Obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione

La lettera h) ha riprodotto la modifica al comma 11 dell’articolo 119, introdotta dal d.l. n. 157 del 2021.

Con la modifica in commento, l’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta – richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – viene esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

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1.2. Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari

La lettera i) ha riprodotto la modifica al comma 13-bis dell’articolo 119 disposta dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, prevedendo che per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Al riguardo, si precisa che con il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022 N15 sono stati stabiliti i «costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici».

La lettera l), inoltre, ha integrato il comma 13-bis aggiungendo il seguente periodo: «I prezzari individuati nel decreto di cui

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2. Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito - Articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020

L’articolo 1, comma 29, lettere a), b), c) e d), della legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina dell’

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2.1. Proroga dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito

La lettera a) ha disposto, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti per gli inte

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2.2. Obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa

La lettera b) ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 disposte dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, introducendo il comma 1-ter), che, in relazione agli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121, prevede:

- alla lettera a), l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;

- alla lettera b), che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022.

Viene, inoltre, precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Si prevede, infine, che - fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, legge di bilancio 2020 - il comma 1-ter non si applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:

- per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TU edilizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale;

- per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

 

2.2.1. Visto di conformità

L’obbligo del visto di conformità previsto dal comma 1-ter, lettera a), dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Analogamente a quanto previsto per il Superbonus, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi delle già richiamate regole previste dall’

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2.3. Estensione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

La lettera c) ha previsto che tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono compresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR).

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3. Controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022 ha riprodotto le disposizioni normative contenute nell’articolo 2 dell’abrogato d.l.

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4. Modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020

 

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4.1. Decreto Sostegni-ter – Periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022

Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – in linea con la ratio perseguita dal d.l. n. 157 del 2021, le cui disposizioni sono state poi recepite dalla legge di bilancio 2022 – l’articolo 28, comma 1, del decreto Sostegni-ter ha modificato gli articoli 121 e 122 N29 del d.l. n. 34 del 2020, eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID.

Al riguardo, si precisa che l’articolo 28, comma 1, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, del decreto Frodi, che, a decorrere dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge), ha introdotto alcune deroghe a tale divieto. Successivamente, l’articolo 1 della legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha abrogato il decreto Frodi, facendone salvi gli effetti e riproducendone, senza soluzione di continuità, le disposizioni ivi contenute.

Ne deriv

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4.2. Decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter – A decorrere dal 26 febbraio 2022

Al fine di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali, l’articolo 1, comma 1, del decreto Frodi ha abrogato il comma 1 dell’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, modificando nuovamente gli articoli 121 e 122 N34 del d.l. n. 34 del 2020. L’articolo 1 della legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha, successivamente, abrogato il decreto Frodi riproducendo, senza soluzione di continuità, le disposizioni dallo stesso introdotte.

In particolare, l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha modificato gli articoli 121 e 122 N35 del d.l. n. 34 del 2020, prevedendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4 N36, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima» N37.

In altri termini, in considerazione del susseguirsi di tali modifiche normative, di cui sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti, a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) la cessione del credito può essere effettuata tre volte: la prima a favore di chiunque e le due ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati” (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In particolare, dal 26 febbraio 2022 trova applicazione la seguente disciplina:

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4.3. Decreto Energia e decreto Aiuti – Decorrenza dal 1° maggio 2022

L’articolo 29-bis del decreto Energia ha modificato l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020, inserendo la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, di effettuare un’ulteriore cessione, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Per espressa previsione normativa, le nuove disposizioni trovan

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5. Disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 – che sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021 – sono state ridefiniti le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità, sopra descritte, introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter.

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6. Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile

L’articolo 28-bis del decreto Sostegni-ter ha riprodotto l’articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, del d.l. n. 34 del 2020:

- espone informazioni false;

- omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;

-

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7. Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale

L’articolo 28-ter, comma 1, del decreto Sostegni-ter ha riprodotto l’articolo 3 del decreto Frodi, prevedendo che l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui ai predetti articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, possa avvenire una volta ces

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8. Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Preliminarmente si evidenzia che i chiarimenti forniti nel presente paragrafo riguardano disposizioni di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta fermo che – considerato il carattere non fiscale delle disposizioni in esame – eventuali dubbi interpretativi non trattati nella presente circolare non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 28-quater del decreto Sostegni-ter, che ha riprodotto l’articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo il comma 43 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 N42, «i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…) dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori». L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili N43 il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l’adempimento ivi previsto, ai fini del riconoscimento dei

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