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16/06/2022

Appalti pubblici: contestazione della valutazione dell'offerta tecnica e prova di resistenza

In tema di appalti pubblici, l’ANAC ha ribadito che l’operatore economico che intenda contestare le valutazioni della propria offerta tecnica effettuate dalla commissione giudicatrice è tenuta a superare la c.d. prova di resistenza.

Fattispecie
L’ANAC ha emesso un parere di precontenzioso relativamente ad una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali e provinciali adiacenti all’autostrada del Mediterraneo.
In particolare, la seconda classificata nella procedura di gara ha contestato l’errato punteggio assegnato alla sua offerta tecnica da uno dei commissari di gara in relazione ad un particolare criterio di valutazione. L’aggiudicataria ha invece eccepito che l’errore era inesistente, che l’impugnazione era tardiva e che l’istante non aveva fornito la prova di resistenza.

Considerazioni dell’ANAC
Con la Delibera del 07/06/2022, n. 270, l’ANAC ha ricordato che nei giudizi afferenti la materia degli appalti pubblici, l’istante che contesti l’aggiudicazione della gara in favore di altro operatore economico o l’errata valutazione della propria offerta, è tenuto a superare la c.d. prova di resistenza, consistente nel verificare che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l’accoglimento del ricorso sarebbe in grado di arrecargli una qualche utilità giuridicamente apprezzabile. Diversamente, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita cui esso aspira.
Tale verifica può essere anche compiuta d’ufficio purché il ricorrente/istante fornisca gli elementi in base ai quali condurre l’esame (si veda in tal senso Sent. TAR. Sicilia Palermo 30/11/2021, n. 3318).

Conclusioni
Nel caso di specie, l’ANAC ha constatato che qualora l’istante avesse ottenuto il massimo del punteggio in relazione al criterio di valutazione in questione, egli si sarebbe posizionato al primo posto della graduatoria finale. Pertanto, dalla verifica compiuta al fine del superamento della prova di resistenza, si è appurato che l’istante non era mancante di un interesse concreto alla pronuncia, atteso che la rivalutazione dell’offerta presentata avrebbe potuto, in astratto, consentirgli di collocarsi in posizione utile per conseguire l’aggiudicazione. Tuttavia l’istanza era tardiva, perché presentata oltre i termini consentiti, e dunque inammissibile.

Dalla redazione