FAST FIND : FL7068

Flash news del
30/05/2022

Abusi edilizi, richiesta di sanatoria e autorizzazione sismica

Secondo il Consiglio di Stato, l’autorizzazione sismica (ove richiesta) costituisce una condizione necessaria per il rilascio della sanatoria edilizia delle opere abusivamente realizzate.

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, D.P.R. 380/2001, nelle zone sismiche di cui all'art. 83, D.P.R. 380/2001 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Il successivo art. 94, D.P.R. 380/2001 dispone che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione.

Tali norme sono state interpretate da C. Stato 19/05/2022, n. 3963 nel senso che, ai fini della sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001 delle opere abusive, non è possibile prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica (ove richiesta).
Il Consiglio di Stato ha spiegato che l’esigenza di tutela sottesa all’art. 36, D.P.R. 380/2001 è quella di evitare interventi repressivi, di demolizione delle opere realizzate sine titulo, qualora l’illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell’attività edilizia, senza compromissione dell’interesse pubblico (finale) dell’ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile.
In tali ipotesi, si consente la permanenza delle opere mediante la formazione postuma, una volta commesso l’illecito e a sua sanatoria, del titolo edilizio idoneo a legittimare l’intrapresa attività edificatoria.
Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità formale violata, rilasciando all’istante il medesimo titolo edilizio (l’art. 36, D.P.R. 380/2001 parla appunto di “permesso in sanatoria”) che lo stesso avrebbe dovuto acquisire agendo lecitamente (sottoponendo l’attività edilizia al previo controllo amministrativo in funzione del rilascio del prescritto titolo abilitativo).
Ne deriva che è possibile pervenire alla sanatoria delle opere abusive soltanto qualora l’illegittimità in concreto riscontrata afferisca ai soli profili formali, riguardanti la mancata acquisizione dei titoli occorrenti per giustificare lo svolgimento dell’attività edilizia, ma non anche quando si discorra di illegittimità sostanziali, emergendo immobili che non avrebbero comunque potuto essere ex ante assentiti, in quanto incompatibili con la normativa urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile.
Ciò posto, nell’ambito delle disposizioni edilizie rilevanti per verificare la conformità sostanziale delle opere eseguite sine titulo devono ritenersi comprese quelle antisismiche - poste peraltro a tutela di esigenze primarie, correlate alla pubblica incolumità - le quali costituiscono, comunque, disposizioni regolanti le modalità dell’edificazione.

Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’autorizzazione sismica è un presupposto indispensabile per ottenere il rilascio del titolo edilizio (anche quello in sanatoria) la cui acquisizione costituisce un preciso onere della parte che intenda (o abbia già realizzato) dei lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica del fabbricato (vedi C. Stato 15/04/2021, n. 3096, che ha giustificato l’intervento in autotutela del Comune in relazione ad un permesso in sanatoria avente ad oggetto opere prive della prescritta autorizzazione sismica).

Dalla redazione