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11/05/2022

Appalti pubblici e discrezionalità della SA nella definizione delle condizioni di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ribadisce che rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante (SA) individuare una base d’asta congrua, tale da garantire la qualità delle prestazioni, e che le valutazioni tecniche operate dall’amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta.

Fattispecie
Un operatore economico formulava istanza di precontenzioso, relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Primo Soccorso presso un aeroporto, mediante la quale contestava la lex specialis e, in particolare, le previsioni del capitolato che sancivano la possibilità di erogazione di attività complementari, quali prestazioni mediche non urgenti e differibili presso il Primo Soccorso Aeroportuale.

La questione controversa sottoposta all’ANAC atteneva alla legittimità delle scelte operate dall’amministrazione nella definizione della procedura di gara e, in particolare, alla congruità dell’importo a base d’asta calcolato dalla stazione appaltante.

Considerazioni dell'ANAC
Con la Delibera del 27/04/2022, n. 208, l'ANAC ha rilevato che:
- relativamente alla contestata possibilità che il gestore preveda attività complementari, le Linee guida ENAC n. 1 del 31 ottobre 2014, dopo aver definito le caratteristiche del presidio sanitario aeroportuale (PSA), sanciscono che è facoltà del gestore aeroportuale prevedere servizi sanitari aggiuntivi rispetto alle prestazioni mediche ritenute obbligatorie per il PSA;
- l’ordinamento riconosce alla stazione appaltante la discrezionalità nella definizione delle condizioni di gara, affinché sia possibile selezionare il contraente che con la propria offerta meglio risponde alle esigenze che l’amministrazione persegue attraverso l’aggiudicazione del contratto, soddisfacendole;
- tale discrezionalità non è sindacabile nel merito;
- con riferimento alla contestazione inerente l’importo a base di gara, è stato più volte chiarito come la definizione del prezzo a base d’asta non implichi una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco;
- rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d’asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni;
- le valutazioni tecniche operate dall’amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta;
- sono pertanto da ritenere escludenti solo le clausole abnormi o irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione.

Conclusioni
Secondo l'ANAC, dunque, nel caso di specie, le scelte poste in essere dall’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità conferitale dall’ordinamento, sia nella previsione di attività complementari a quella di pronto soccorso, sia nella delineazione dell’importo posto a base di gara, non appaiono manifestamente illogiche o inattendibili, essendo supportate da ragionevoli motivazioni di stimolazione della concorrenza per la migliore organizzazione di erogazione del servizio funzionale a che le potenzialità e le risorse destinate all’attività di pronto soccorso del servizio possano essere utilizzate in maniera più efficiente possibile, nei limiti del rispetto della natura principale dell’attività di pronto soccorso come definita nel capitolato.
La scelta della stazione appaltante era pertanto conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica.

Dalla redazione