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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 05/02/2013, n. 4
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- L.R. 30/12/2013, n. 45
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Premessa |
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CAPO I - Finalità e definizioni |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente testo unico disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppress |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio; |
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CAPO II - Demanio armentizio |
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Art. 4 - Funzioni amministrative della Regione1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all'articolo 6 e il Documento di valorizzazione di cui all'articolo 14 ed esercita le funzioni di rei |
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Art. 5 - Funzioni amministrative dei Comuni1. I Comuni approvano il Documento locale di valorizzazione di cui all'articolo 16 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sul |
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Art. 6 - Quadro d'assetto regionale1. Il Quadro d'assetto regionale prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione: a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricrea |
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Art. 7 - Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento: a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, la Giunta regionale prende atto del Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell'ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicur |
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Art. 7-bis - Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi1. Le modifiche e le rettifiche al Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente articolo. |
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Art. 8 - Parco dei tratturi di Puglia1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco), il cui ufficio ha sede in Foggia. 2. La Regione e i Comuni interessa |
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Art. 9 - Aree tratturali alienabili1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti. |
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Art. 10 - Stima del prezzo e agevolazioni1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista all'articolo 11, con i seguenti criteri di stima: |
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Art. 11 - Commissione regionale di valutazione1. La Commissione regionale di valutazione è così composta: a) dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio regionale, che la presiede; |
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Art. 12 - Reimpiego dei proventi dell'alienazione1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall'alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all'articolo 18 |
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Art. 13 - Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione. 2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazio |
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Art. 14 - Documento regionale di valorizzazione1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli inte |
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Art. 15 - Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione: a) conforma la propria attività al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre |
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Art. 16 - Documento locale di valorizzazione |
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Art. 17 - Procedimento di formazione e approvazione del Documento locale di valorizzazione |
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Art. 18 - Attuazione dei Documenti locali di valorizzazione |
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Art. 19 - Intese interregionali1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei t |
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Art. 20 - Banca dati dei tratturi regionali |
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CAPO III - Beni della soppressa opera nazionale per i combattenti |
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Art. 22 - Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale), con Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2065 sono: a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico; b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi; c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal comma 6. 1-bis. Per attuali conduttori devono intendersi coloro i quali possono provare il posse |
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Capo III-bis - Beni della soppressa Riforma fondiaria |
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Art. 22-ter - Trasferimento e alienazione1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere: a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbani |
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Art. 22-quater - Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici |
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Art. 22-quinquies - Alienazione agli attuali conduttori1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni: a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno d |
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Art. 22-sexies - Alienazione beni liberi1. I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base |
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Art. 22-septies - Affrancazione dal riservato dominio1. L'assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i sogge |
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Art. 22-octies - Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari |
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Art. 22-nonies - Modalità di pagamento e spese di stipula1. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto: a) in un'unica soluzione; |
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Art. 22-decies - Istanze pregresse |
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CAPO IV - Disposizioni comuni, finali e transitorie |
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Art. 24 - Sanzioni amministrative1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l'uso non autorizzato dei beni dis |
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Art. 26 - Norme finanziarie1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato "Proventi alienazione aree tratturali - L.R. 5 febbraio 2013, n. 4", collegato: a) per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l |
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Art. 27 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in particolare: a) la L.R. n. 67/1980; b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni); c) la L.R. n. 5/1985; d) la legge regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5); e) la L.R. n. 29/2003; f) l'articolo 45 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); g) l'articolo 14 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007); |
Testo coordinato con le modifiche di cui alla L.R. 11/06/2018, n. 23.
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