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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 30/06/1999, n. 20
L. R. Puglia 30/06/1999, n. 20
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/05/2001, n. 14
- L.R. 07/03/2003, n. 4
- L.R. 12/01/2005, n. 1
- L.R. 19/07/2006, n. 22
- L.R. 08/03/2007, n. 5
- L.R. 30/04/2009, n. 10
- L.R. 31/12/2009, n. 34
- L.R. 25/02/2010, n. 5
- L.R. 01/08/2014, n. 37
- L.R. 10/04/2015, n. 15
- L.R. 27/05/2016, n. 8
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TITOLO I - BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA |
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Art. 1 - (Premessa)1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e dell |
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Art. 2 - (Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 3 - Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 19761. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi: a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario rivalutata all'attualità e ridotta di un t |
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Art. 4 - Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 19761. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data. 1 bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte |
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Art. 5 - Integrazioni e pertinenze di unità produttive1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità ced |
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Art. 6 - Affrancazioni |
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Art. 7 - Limitazioni, vincoli e divieti1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno |
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Art. 8 - Variazioni strumenti urbanistici1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le |
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Art. 9 - Ripresa di possesso di unità produttive1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammor |
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Art 10 - Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o |
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Art. 11 - Criteri di assegnazione1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariame |
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Art. 12 - Beni di pubblico generale interesse1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale. 2. Entro dodici |
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Art. 13 - Beni non di pubblico generale interesse1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (U.T.E.) competente per territorio. 2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio. 2-bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni previste dall'articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7-bis e 7-ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale destinazione.N4 |
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Art. 14 - Concessioni temporanee1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la discip |
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Art. 16 - Terreni occupati da costruzioni abusive1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della r |
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Art. 17 - Classificazione beni di riforma fondiaria1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determina |
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Art. 18 - Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma fondiaria1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 |
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Art. 19 - Contenziosi in atto1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vig |
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TITOLO II - Dismissioni patrimoniali |
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Art. 20 - Elencazione immobili e procedure alienative1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448[R=L e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati: 1. complesso immobiliare sito in contrada «La Riccia» - Taranto al Comune di Taranto 2. immobile «CRSEC» sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie 3. immobile «Colonia marina ex G.I.» sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2 4. immobile «Colonia Collinare ex G.I.» sito in Mottola al Comune di Mottola 5. immobile in località «Ceppano» in agro di Otranto al Comune di Otranto 6. immobile «ex tabacchificio» sito in Cursi al Comune di Cursi 7. immobile in località «Manna di Ginosa» al Comune di Ginosa 8. immobile ex tabacchificio in località «Marina di Ginosa» al Comune di Ginosa 9. immobile in local |
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Art. 21 - Prezzo e modalità pagamento1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribu |
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Art. 22 - Reinvestimento proventi per idee d'impresa1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della L.R. n. 27/1995R e per interventi di adeguamento, conservazione e r |
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Art. 23 - Accordi di collaborazione1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio |
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Art. 24 - Norma finanziaria1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli: ENTRATA |
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Art. 251. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge. |
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