FAST FIND : FL7030

Flash news del
09/05/2022

Appalti pubblici: presupposti per la correzione di errore materiale di calcolo nell'offerta

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti sulle condizioni necessarie affinché la stazione appaltante possa correggere un errore materiale di calcolo effettuato nell'offerta dall'operatore economico.

Fattispecie
Un operatore economico formulava istanza di precontenzioso, relativamente ad una procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a riviste scientifiche online, mediante la quale contestava l’operazione di correzione di errore materiale con cui la stazione appaltante aveva rideterminato l’offerta economica, originariamente proposta sulla base di un erroneo tasso di cambio Euro-Sterlina, e da cui risultava un valore inferiore a quello invece ritenuto corretto dall’operatore economico.

Questione giuridica
La controversia sottoposta all’ANAC con l’istanza di parere riguardava, in termini generali, l’ampiezza del potere della stazione appaltante in merito alla possibilità di emendare un errore materiale sull’offerta effettuato dall’operatore economico e le modalità attuative di detto potere.

Considerazioni dell'ANAC
In proposito, l'ANAC ha rilevato che tale potestà si ricava sulla base dell’art. 83 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rispetto al quale, sebbene in termini generali il soccorso istruttorio non è attivabile in caso di carenze relative all’offerta economica, si è via via affermato il principio generalmente condiviso della sanabilità dei meri errori materiali dell’offerta economica in presenza di specifiche condizioni, tra cui la riconoscibilità e emendabilità degli errori da parte della stazione appaltante, ovvero:
- l'errore deve essere rielvabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive;
- per la correzione non si deve far ricorso a documentazione esterna, né attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente;
- inoltre, l’errore materiale direttamente emendabile presuppone la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (tra le altre si veda la Sent. C. Stato 11/01/2018, n. 113).

In sintesi, un’offerta formulata da parte dell’operatore economico istante, ritenuta gravata da errore materiale di calcolo, non può essere emendata, se non attraverso un’operazione aritmetica, che tuttavia non abbia bisogno di ulteriori valutazioni e attività di calcolo che necessitino di complesse indagini ricostruttive e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.

Conclusioni
Nel caso di specie, non è stata ritenuta sussistente un’ipotesi di errore materiale emendabile ai sensi della predetta impostazione, poiché è pacificamente emerso che l’offerta formulata in prima istanza da parte dell’operatore economico non sarebbe potuta essere facilmente corretta attraverso la sola operazione aritmetica di applicazione del giusto tasso di cambio, ma avrebbe necessitato di ulteriori valutazioni e attività di calcolo non attuabili direttamente dalla stazione appaltante senza comportare una sostanziale modifica dell’offerta, con evidenti conseguenze sull’esito della gara.

Dalla redazione