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20/04/2022

Appalti pubblici: chiarimenti per redazione relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione

Con la Delibera 183/2022 l'ANAC ha fornito chiarimenti relativamente alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

La Delib. ANAC 05/04/2022, n. 183 fornisce indicazioni concernenti le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli artt. 99 e 139 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, nonché l’invio delle c.d. relazioni dettagliate.

In particolare, si chiarisce, tra l'altro, che:
- l’obbligo di redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti riguarda sia i settori ordinari che quelli speciali;
- il campo di applicazione degli adempimenti afferisce solamente agli appalti di rilevanza comunitaria;
- in considerazione dell’assenza di vincoli di forma per la redazione delle relazioni uniche di cui agli artt. 99 e 139 del D. Leg.vo 50/2016, le informazioni ivi contenute possono essere veicolate all’interno dell’avviso di aggiudicazione stilato a norma dell’art. 98 del D. Leg.vo 50/2016;
- nell’ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori, si suggerisce di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli artt. 99 e 139 del D. Leg.vo 50/2016 all’interno dell’avviso di aggiudicazione;
- l’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni ex art. 1, comma 32, della L. 190/2012, non può sostituire l’obbligo di pubblicazione delle relazioni uniche di cui al D. Leg.vo 50/2016;
- a partire dal 25/10/2023 le informazioni sugli affidamenti, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all’interno degli appositi modelli di formulari elettronici allegati al Regolam. Comm. 23/09/2019, n. 1780 dell'UE, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici;
- anche ai fini di una eventuale e futura implementazione del sistema del rating di impresa e delle relative premialità, le informazioni sull’esecuzione del contratto contenute nell’attuale relazione dettagliata sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori non sarebbero adeguate allo scopo e dovrebbero, comunque, essere acquisite in modalità digitale. Dunque, viene meno l’obbligo di invio delle c.d. relazioni dettagliate e si invitano le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici a non procedere con la trasmissione cartacea delle predette relazioni dettagliate.

In proposito, si veda anche il Com. ANAC 05/04/2022

Dalla redazione