1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house alle amministrazioni centrali dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e internazionali.
2. Le convenzioni stipulate in forza del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento delle attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, si conformano ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e sono definite nel rispetto dei contenuti minimi di seguito elencati:
a. indicazione che le società operano quali soggetti in house delle amministrazioni centrali dello Stato;
b. indicazione dell'impegno delle società in house ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
c. richiamo della disciplina posta da fonti di rango primario, regolamentare e statutario in forza della quale è ammesso il ricorso alle convenzioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, nonché dell'autorizzazione, ad opera delle amministrazioni centrali alle quali le società risultino in house, alla stipula delle convenzioni medesime;
d. richiamo della clausola statutaria che obbliga le società in house ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di c