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28/02/2022

Appalti pubblici: riduzione del numero di partecipanti ad una procedura ristretta

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare alla gara, nonché alla disciplina della procedura ristretta.

È stato sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) un quesito relativo alla riduzione del numero di partecipanti ad una procedura ristretta sopra soglia ai sensi dell'art. 91 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha chiarito che, ai sensi dell'art. 91, del D. Leg.vo 50/2016:
- la riduzione degli operatori economici è una mera facoltà della stazione appaltante, che questa può esercitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio;
- qualora la SA decida di avvalersene, dovrà ex ante specificare in maniera chiara i criteri in base ai quali eserciterà la riduzione degli operatori da invitare (anche numero minimo ed eventualmente numero massimo);
- nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 5 ed il numero di candidati invitati deve comunque essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza;
- la stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Con riferimento alla procedura ristretta di cui all'art. 61 del D. Leg.vo 50/2016, si chiarisce che è la procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma a cui possono presentare l’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
Tale procedura si articola in due fasi:
1. nella prima fase, la stazione appaltante rende nota la volontà di procedere all’affidamento di un determinato contratto, tramite un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C, del D. Leg.vo 50/2016, e fornendo le informazioni richieste ai fini della selezione qualitativa;
2. nella seconda fase, la stazione appaltante, ricevute le domande e a seguito della valutazione delle informazioni fornite, con la lettera di invito invita gli operatori selezionati e fornisce tutte le informazioni necessarie alla presentazione dell’offerta; soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta.

Il servizio contratti pubblici del MIMS ricorda poi che, ai sensi della lett. c), dell’art. 8, comma 1, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), ove ne ricorrano i presupporti, si applicano le riduzioni dei termini minimi.

Dalla redazione