Delib. G.R. Lombardia 21/02/2022, n. XI/5988 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 21/02/2022, n. XI/5988

Attuazione dell'art. 16 bis della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, "Disciplina regionale dei servizi abitativi", - Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la l.r. 8 luglio 2016, n. 16, «Disciplina regionale dei servizi abitativi», ed in particolare il Titolo II - Aziende Lombarde per l’edilizia Residenziale, artt. 7 e seguenti;

Vista la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25 «Legge di stabilità 2022-2024», ed in particolare:

- l’art. 4, «Modifiche alla l.r. 16/2016» il quale ha introdotto l’art 16 bis, intitolato «Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico»;

- l’art. 9, «Entrata in vigore», il quale prevede che «La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.»;

Preso atto che tale articolo 16 bis, ai commi 1 e 2, è così formulato:

1. In applicazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può erogare alle ALER che abbiano manifestato criticità finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all’utenza, specifici contributi finalizzati a compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari;

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell’articolo 24, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in via di prima applicazione con esclusivo riferimento ai canoni riferiti all’area della protezione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo un

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Allegato

 

1. Inquadramento e finalità della misura

La L.R. 27 dicembre 2021, n. 25 “Legge di stabilità 2022-2024” ha introdotto nella L.r. 8 luglio 2016, n. 16, “Disciplina regionale dei servizi abitativi” l’art 16/bis. Tale norma introduce un meccanismo strutturale che provveda alla compensazione del livello insufficiente di remuneratività dei canoni di locazione per le ALER che si trovino in situazioni di tensione finanziaria e che possano di conseguenza limitare la corretta funzionalità delle Aziende.

La misura trae fondamento nell’art.2, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, il quale prevede che “Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali. Tale compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonché' un eventuale ragionevole utile”.

Tale previsione interviene anche in attuazione delle indicazioni fornite dalla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, che, sia in sede di parifica annuale del bilancio regionale, sia nella relazione sulla gestione di ALER Milano del 2018, hanno suggerito la ricerca di soluzioni strutturali alla insufficiente dotazione finanziaria di alcuni soggetti del sistema delle ALER, anziché intervenire con modalità emergenziali “una tantum”, che pure sono state, in passato, necessarie per scongiurare blocchi operativi delle Aziende e dirette ricadute sul servizio offerto all’utenza.

I tratti essenziali della misura, secondo quanto delineato dalla normativa, sono i seguenti:

- i destinatari sono le sole Aziende che “abbiano manifestato criticità finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all’utenza”; la misura non è quindi rivolta alla totalità delle ALER;

- in prima applicazione la compensazione è destinata esclusivamente ad integrazione dei canoni riferiti all’area della protezione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 31 della L.r. n. 27/2009, fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell’

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