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Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2919

Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 - articolo 48, comma 1 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 - articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP - Carta di sintesi geologica - Settimo aggiornamento - Approvazione - Prot. n. 433/12R.
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Testo del provvedimento

 

Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2813 del 23 ottobre 2003 la Giunta provinciale, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 delle norme di attuazione relative alla variante 2000 al Piano urbanistico provinciale (Allegato B della l.p. 7 agosto 2003, n. 7), ha approvato la Carta di sintesi geologica provinciale, la sua relazione illustrativa nonché le relative norme di attuazione nell’ottica di una previsione tecnica soggetta ad aggiornamenti progressivi sulla base della naturale evoluzione del territorio e dell’approfondimento degli studi di settore.

Le previsioni contenute nella Carta di sintesi geologica sostituiscono ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti e che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Sulla base di tali presupposti, con deliberazione n. 3157 di data 23 dicembre 2004, la Giunta provinciale ha quindi approvato il primo aggiornamento della carta di sintesi geologica, con deliberazione n. 14 di data 13 gennaio 2006 il secondo aggiornamento, con deliberazione n. 1502 del 13 luglio 2007 il terzo aggiornamento, con deliberazione n. 2249 del 5 settembre 2008 il quarto aggiornamento, con deliberazione n. 3144 del 22 dicembre 2009 il quinto aggiornamento e infine con deliberazione n. 1544 dell’11 luglio 2011 il sesto aggiornamento.

Successivamente, sono pervenute alle Strutture provinciali competenti - Servizio Geologico per le problematiche relative ai movimenti di versante, Servizio Bacini

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7° Aggiornamento carta di sintesi geologica: norme di attuazione

Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a:

- L. 2 febbraio 1974, n. 64R: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

- D.M. 11.03.1988R: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

- D.M. 14 gennaio 2008R: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008);

- Norme di Attuazione del P.U.P. (L.P. 27 maggio 2008, n. 5).R

In base a tale normativa il territorio provinciale è stato suddiviso nella Carta di Sintesi Geologica in:

- aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva;

- aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico;

- area critica recuperabile

- area con penalità gravi o medie

- area con penalità leggere

- area soggetta a fenomeni di esondazione

- area a controllo sismico

- aree senza penalità geologiche

La Carta di Sintesi Geologica è redatta a scala 1:10.000 su tutto il territorio della P.A.T.; per il Comune di Trento i limiti in essa riportati vanno riferiti, per una lettura di dettaglio, alla carta tecnica comunale in scala 1:5000.

 

Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva

In tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e idrologici del suolo o del manto nevoso, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un alto grado di pericolosità.

In questa classe ricadono le aree caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno sicuramente ridurre il pericolo per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti.

Nelle aree predette non sono ammesse trasformazioni urbanistiche o edilizie; è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo.

Gli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.P., possono essere ampliati non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti l’assenza di pericolo

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