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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/1992, n. 569
D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/1992, n. 569
D. Min. Beni e Att. Culturali 20/05/1992, n. 569
- Errata corrige pubblicata in G.U. del 28/04/1993 n. 98
- Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. del 25/08/1993 n. 199.
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PreamboloIL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184); Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984, n. 338); Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98); Considerat |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rila |
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Art. 2. - Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 purché queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e nel rispetto delle n |
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Capo II - Prescrizioni tecniche |
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Art. 3. - Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro. 2. Al fine di garantire l' |
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Art. 4. - Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicant |
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Art. 5. - Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici1. É vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni. 2. É vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro d |
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Art. 6. - Depositi1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del l |
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Art. 8. - Impianti elettrici1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1° m |
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Art. 9. - Mezzi antincendio1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti. 2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto |
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Capo III - Prescrizioni per la gestione |
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Art. 10. - Gestione della sicurezza1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. 2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare deve verificare che: a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3; |
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Art. 11. - Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani. 2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tale situazioni: a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; |
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Art. 12. - Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed ogge |
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Capo IV - Prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 metri quadrati |
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Art. 13.1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in loc |
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Capo V – Deroghe |
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Art. 14. - Deroghe1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 15. - Norme transitorie1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi a |
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