Articolo modificato dall'art. 30, commi 1-2, del D. Pres. P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 28/02/2023, n. 5-81/Leg., così recitava:

"Art. 8 - Accordi di programma

1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione e del piano previsto dall’articolo 4, nonché dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i soggetti gestori dei predetti impianti o comunque con i soggetti interessati, sentiti i comuni territorialmente interessati, per la costruzione, l’adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione delle stazioni, sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio.

2. L'accordo di programma definisce il piano degli interventi di costruzione, razionalizzazione e localizzazione degli impianti, comprese le modalità e i tempi per la sua attuazione, ed è corredato dalla documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché del parere reso dalla struttura competente in materia di tutela del paesaggio.

3. Per la predisposizione degli accordi di programma, la Giunta provinciale può avvalersi della struttura provinciale competente e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

4. L'accordo di programma tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, anche per gli effetti della tutela del paesaggio."

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