Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, del D. Pres. P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg., così recitava:

“1. Fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) relativamente ai procedimenti di autorizzazione disciplinati dall’articolo 6, qualora la relativa domanda sia presentata al comitato prima della medesima data.”

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