Apposizione del cartello di cantiere e termini per l’impugnazione del PdC | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/02/2022

Apposizione del cartello di cantiere e termini per l’impugnazione del PdC

Il TAR Campania spiega quando l’apposizione del cartello di cantiere - che coincide con l'avvio dei lavori - può essere utilizzata al fine di stabilire il termine iniziale per l’impugnazione del titolo edilizio da parte dei terzi.

Nel caso di specie i ricorrenti proponevano ricorso al TAR per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato per l’abbattimento e ricostruzione di un fabbricato vicino all’edificio di loro proprietà.
Il TAR ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, in quanto pervenuto dopo più di un anno dall’inizio dei lavori - e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) per impugnare il permesso di costruire - sulla base delle seguenti motivazioni.

Dagli atti processuali emergeva che presso l’area interessata dal progettato intervento demo-ricostruttivo era stato regolarmente apposto il cartello di cantiere che, nel caso di specie:
- recava, oltre agli estremi del permesso di costruire, la tipologia dei lavori assentiti e, soprattutto, la riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato “in tutta la sua consistenza planovolumetrica” (per i contenuti del cartello di cantiere, si veda Il cartello di cantiere);
- risultava posizionato sul cancello di entrata del cantiere, presso l'androne di ingresso del sito di intervento, in modo da essere ben visibile al pubblico;
- era stato esposto in concomitanza con l’avvio dei lavori, condizione imprescindibile per il regolare allestimento della zona cantiere.
Il TAR Campania-Napoli 03/01/2022, n. 19 ha dunque ritenuto che i proprietari della zona contigua avessero acquisito “piena conoscenza” del permesso di costruire e dell’entità dei lavori già dalla data dell’affissione dello stesso.
Sul punto è stato precisato che:
- la “conoscenza piena” dei provvedimenti riguardanti l’attività edilizia posta in essere da soggetti terzi ai fini del computo del termine della proposizione del ricorso non si identifica con la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza dello stesso e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della propria sfera giuridica, in modo da concretizzare l’attualità dell’interesse ad agire;
- la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori.

In sostanza, secondo il TAR, l’apposizione del cartello dei lavori completo delle informazioni grafiche (“rendering”) consente di avere la percezione anche della consistenza e dell’entità dell’intervento ed escluderebbe la necessità di attendere il completamento dell'opera.

Il TAR ha inoltre affermato che chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale, stante che la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso. Se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Dalla redazione