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Regolam. R. Toscana 19/01/2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in B.U. 28/01/2022, n. 7
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Preambolo

Visto l'articolo 117, comma terzo e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 181;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Visto il D.M. 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93);

Vista la

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CAPO I - Oggetto e classificazione sismica di riferimento
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Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'

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Art. 2 - Classificazione sismica di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle "zone sismiche" 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con ag), individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell'

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CAPO II - Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti. adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica
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Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unic

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Art. 4 - Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.

2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con

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Art. 5 - Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:

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Art. 6 - Inizio dei lavori

1. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere inizia

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Art. 7 - Contenuto dei progetti

1. All'istanza di cui all'articolo 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell'articolo 83 del D.P.R. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:

a) la relazione tecnica generale, comprensiva:

1. della classificazione dell'intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;

2. della classe d'uso assunta in fase progettuale;

3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all'articolo 2 comma 2;

4. dell'illustrazione dell'opera, con particolare riferimento all'ubicazione geografica, le dimensioni principali dell'intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l'ambiente circostante;

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CAPO III - Determinazione del campione da assoggettare a verifica
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Art. 8 - Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, second

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Art. 9 - Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.

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Art. 10 - Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.

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CAPO IV - Particolari categorie di interventi
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Art. 11 - Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

1. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'

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Art. 12 - Interventi privi di rilevanza

1. Nel rispetto dell'articolo 94-bis, comma 2, lettera c), del D.P.R. 380/2001 nonché dell'articolo 170-bis della L.R. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. N3

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CAPO V - Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori
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Art. 13 - Attività di vigilanza e verifica

1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della L.R. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.

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Art. 14 - Varianti non sostanziali

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 nonché dell'articolo 170-ter della L.R. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:

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Art. 15 - Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale né a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica.

Rientrano tra queste:

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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali. abrogazioni
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Art. 16 - Norme transitorie

1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente dell

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Art. 17 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 1

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

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Allegato A - Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso

Art. 11 c. 1 D.P.G.R. n. 1/R del 2022

 

A) "Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"

Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:

B) "Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"

Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante N1, sono:

1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico;

a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse;

b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;

c) centrali operative 118.

2. Strutture civili:

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Allegato B - Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come "complesse" ai sensi dell'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1 lettera a), punto 2

Art. 11 c. 2 D.P.G.R. n. 1/R del 2022

 

Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche

Gli interventi di seguito riportati sono sottoposti ad autorizzazione preventiva se realizzati in zona sismica 2.

1. Nuove edifici o strutture in Classe d'uso II con almeno una delle seguenti caratteristiche dimensionali o tipologiche:

a) volumetria strutturale (dall'intradosso delle fondazioni alla copertura) > 10000

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Allegato C - Elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 170-bis della L.R. 65/2014

Articolo 12 D.P.G.R. n. 1/R del 2022

 

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame "a secco" nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m

- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;

- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.

A.5 Gabbionata, muro cellul

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