Deliberaz. G.P. Bolzano 28/12/2021, n. 1137 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 28/12/2021, n. 1137

Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
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Testo del documento

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per investimenti ai fini del migl

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti alle imprese per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e per gli audit energetici, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella direttiva (UE) 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento;

b) energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia dell'ambiente, energia idraulica, energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

c) audit energetico: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o di un gruppo di edifici, di un'attività, di un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a rappresentare i risultati in una relazione;

d) impresa: qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta a scopo di lucro o meno;

e) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) grandi imprese: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili a contributo supplementari rispetto a un investimento di riferimento o i costi di investimento ammissibili a contributo individuati come distinti all'interno del costo complessivo dell'investimento, stabiliti per ogni singolo intervento dai presenti criteri;

h) investimento di riferimento: intervento analogo a quello incentivato, ma meno rispettoso dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza il contributo;

i) scheda tecnica: documento predisposto dall'Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, di seguito denominato Ufficio, specifico per l'intervento incentivato, in cui inserire i dati tecnici ed economici. La scheda tecnica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all'albo professionale o da un artigiano qualificato/un'artigiana qualificata;

j) preventivo di spesa: valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico/una tecnica;

k) relazione tecnica: la relazione, firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all'albo professionale, contenente i seguenti dati e documenti:

1) dati relativi al committente e al sito dell'intervento;

2) descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

3) calcolo del risparmio energetico conseguente all'intervento;

4) ulteriori calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari alla valutazione dell'intervento;

l) coibentazione: posa in opera di materiale edile con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

m) edificio: costruzione separata da altre costruzioni mediante muri divisori verticali che si elevano, senza interruzione, dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di un proprio accesso e, se multipiano, di un vano scale autonomo;

n) unità di ventilazione centralizzata: unità di ventilazione idonea alla connessione a condotte di ventilazione e destinata alla ventilazione di uno o più locali o spazi chiusi in un edificio;

o) unità di ventilazione decentralizzata: unità di ventilazione destinata alla ventilazione di un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non idonea alla connessione con condotte di ventilazione;

p) apparecchi di illuminazione del tipo:

1) A: apparecchi completamente schermati full-cut-off

2) B: apparecchi schermati con vetro convesso

3) C: apparecchi stradali tradizionali, lampioni, ecc.

4) D: illuminazione indiretta tramite riflettori

5) E: apparecchi a sfera, a pavimento, ecc.

6) LM: palo luce con fari;

q) batterie di accumulo: sistemi di accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica;

r) capacità di accumulo utile: capacità delle batterie di accumulo utilizzabile durante il funzionamento, che può variare dal 50% al 100% della capacità nominale a seconda della tecnologia di accumulo;

s) impianti di riscaldamento ibridi: combinazione di differenti generatori di calore in un sistema di riscaldamento con idonea regolazione per gestire il funzionamento dei generatori.

 

Art. 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.

 

Art. 4 - Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi:

a) in regime di esenzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. I regolamenti UE di riferimento per ogni i singoli interventi sono indicati nella tabella A.

 

Art. 5 - Requisiti generali

1. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate all'Ufficio prima dell'avvio dei lavori.

2. L'inizio dei lavori relativi all'intervento in oggetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo così come eventuali fatture, contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti antecedenti a tale data determinano il rigetto della domanda di contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso di domande di contributo in regime "de minimis" si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture di data successiva a quella della domanda di contributo.

3. L'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori, quali la progettazione, la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.

4. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Non sono ammissibili a contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado o affini in linea retta, fra una società e i suoi soci e socie, fra imprese associate o collegate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci e socie o amministratori e amministratrici.

6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a 1.500,00 euro, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate.

 

Art. 6 - Ammontare dei contributi

1. L'ammontare massimo dei contributi è calcolato secondo le percentuali indicate nella tabella A.

2. Non possono essere concessi contributi superiori alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 651/2014 o alle soglie previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, a seconda del regime di aiuto applicato.

 

Art. 7 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, calcolati secondo i criteri stessi, con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale.

 

Art. 8 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio e corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell'anno di avvio dei lavori.

3. La domanda di contributo deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell'importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. Nella domanda di contributo va indicato quanto segue:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione dell'intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori;

c) sito dell'intervento;

d) elenco dei costi dell'intervento;

e) importo del finanziamento pubblico richiesto per l'intervento.

5. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il richiedente deve allegare un cronoprogramma con l'indicazione delle spese annuali.

6. Un intervento non può essere suddiviso tra più domande.

7. Le domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione vengono rigettate. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni.

8. Per la sostituzione di impianti già agevolati con contributo può essere presentata una nuova domanda solo dopo 15 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo riferita all'impianto da sostituire.

 

Art. 9 - Coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze di edifici esistenti

1. Per ottenere un contributo per la coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze di edifici esistenti devono essere rispettati i seguenti requisiti tecnici:

a) gli edifici da coibentare devono essere riscaldati e devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005;

b) a intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1) certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell'involucro dell'edificio;

2) certificazione CasaClima R dell'edificio;

3) raggiungimento, per i rispettivi elementi strutturali, del valore U riferito alla zona climatica del sito di intervento:

 

zona climatica

valore U
(W/m²K)

E

0,24

F

0,22

 

2. Sono escluse dai contributi:

a) le coibentazioni di tetti nel caso di sopraelevazione, tranne quanto necessario per l'intervento di coibentazione;

b) le coibentazioni nei casi di demoricostruzione e di ampliamenti di nuova realizzazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costi per la coibentazione di tetti e lavori connessi: al massimo 57,00 euro per m² di superficie di tetto risanata + 3,10 euro per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata; non sono ammissibili i costi per il rifacimento del manto di copertura;

b) costi per la coibentazione di tetti dall'interno, di solai sottotetto, terrazze e lavori connessi: al massimo 41,00 euro + 3,10 euro per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata;

c) costi aggiuntivi per l'inverdimento di tetti: al massimo 30,00 euro per m² di superficie di tetto inverdito;

d) costi per la progettazione, la direzione lavori e la certificazione dell'edificio: complessivamente fino a un massimo del 10% dei costi ammissibili.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere presentata la seguente documentazione:

a) scheda tecnica;

b) preventivo di spesa;

c) progetto dell'edificio;

d) dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune alla realizzazione dell'intervento, da presentare a lavori ultimati.

 

Art. 10 - Coibentazione di pareti esterne, primi solai e porticati di edifici esistenti

1. Per ottenere un contributo per la coibentazione di pareti esterne, primi solai e porticati di edifici esistenti devono essere ri

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